Offerta condizionata per mezzi sostitutivi e soccorso istruttorio facoltativo (TAR Puglia n. 1011 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, la clausola con cui l’offerente subordina la messa a disposizione dei mezzi sostitutivi alle proprie esigenze aziendali e a un preavviso da concordare rende l’offerta condizionata e, in ogni caso, non puntualmente determinata nel suo oggetto. La Commissione può pertanto assegnare zero punti al criterio valutativo che parametra il punteggio alla classe ambientale dei mezzi offerti, poiché la stessa diventa ex ante non conoscibile. Il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 ha natura facoltativa, essendo rimesso alla stazione appaltante il potere di chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica. La previsione della lex specialis che richiama genericamente gli “automezzi/o di scorta” non impone, per il servizio sostitutivo, veicoli con le caratteristiche tecniche dello scuolabus richieste per il servizio ordinario.
Il Fatto
La Centrale Unica di Committenza Terre di Acaya e Roca, operando per un Comune, indice una gara per il servizio di trasporto scolastico, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La lex specialis prevede l’impiego di tre veicoli, due di proprietà comunale e uno dell’appaltatore, e attribuisce fino a 25 punti ai mezzi sostitutivi offerti in caso di indisponibilità di quelli comunali, in ragione della classe ambientale.
La società ricorrente indica otto veicoli, precisando che sarebbero stati messi a disposizione “compatibilmente con le esigenze aziendali e previo un tempo minimo di preavviso”. La Commissione qualifica l’offerta come condizionata e le assegna zero punti su quel criterio. La gara viene aggiudicata alla controinteressata con 56,229 punti contro 54,2. La ricorrente impugna l’aggiudicazione e la proposta di aggiudicazione, chiedendo l’inefficacia del contratto e il subentro; la cautelare è rigettata. Con motivi aggiunti censura anche i dieci punti attribuiti all’aggiudicataria per mezzi privi della tipologia scuolabus.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’art. 18.1, n. 1, del Disciplinare, che delinea un criterio di carattere discrezionale parametrato all’anno di immatricolazione e alla classe ambientale del singolo automezzo. La dicitura apposta dalla ricorrente subordina la concreta disponibilità di ciascun veicolo a due presupposti: le esigenze organizzative dell’operatore e il rispetto di un termine di preavviso concordato. Il primo elemento vale a configurare un’offerta parzialmente condizionata, come ritenuto dalla stazione appaltante.
Il Tribunale supera però questa qualificazione e argomenta in via autonoma. Subordinare l’utilizzabilità del mezzo alle esigenze aziendali equivale a offrire una disponibilità solo ipotetica: manca la certezza che il veicolo sarà effettivamente impiegato dall’Amministrazione. Ne deriva l’impossibilità, per la Commissione, di comprendere ex ante quale tra i mezzi indicati sarà concretamente utilizzato e, dunque, di parametrare il punteggio a una classe ambientale determinata. L’assegnazione di zero punti è pertanto incensurabile, non apparendo ragionevole premiare mezzi che potrebbero non essere mai messi a disposizione.
La clausola non è riducibile a mera formula di stile, incidendo direttamente sull’oggetto e sulla valutabilità della proposta. Quanto alla censura sul mancato esercizio del soccorso istruttorio, il Collegio rileva che l’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 attribuisce alla stazione appaltante una facoltà e non un obbligo, come si ricava dal dato testuale dell’espressione “può”. La doglianza è quindi respinta.
Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale ne afferma l’infondatezza, assorbendo l’eccezione di inammissibilità. La tesi della ricorrente — secondo cui i mezzi sostitutivi dovrebbero avere le caratteristiche dello scuolabus — non regge sul piano letterale: l’art. 18.1, n. 1, del Disciplinare richiama genericamente gli “automezzi/o di scorta”, senza contemplare quella tipologia. La lettura congiunta degli artt. 5 e 6 del Capitolato speciale conferma la conclusione: solo per il servizio ordinario si richiede uno scuolabus, mentre per il servizio sostitutivo è previsto un “mezzo” con caratteristiche “tipo scuolabus”. Ricorso principale e motivi aggiunti sono rigettati, con integrale compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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