Assegno di mantenimento non detraibile dal reddito per la regolarizzazione ERP (TAR Lazio n. 14587 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, rilevante ai fini della verifica del limite per l’accesso al beneficio, va determinato secondo i criteri tassativi di cui all’art. 21 della l. n. 457/1978 e all’art. 50, comma 2-bis, della l.r. Lazio n. 27/2006. Tali disposizioni ammettono esclusivamente la detrazione per i familiari a carico conviventi e l’abbattimento del 40% per i redditi da lavoro dipendente, senza consentire la decurtazione delle somme corrisposte a titolo di assegno di mantenimento al coniuge separato non convivente. Le norme che disciplinano i requisiti per l’accesso a una sanatoria di carattere eccezionale non sono suscettibili di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate.

Il Fatto

Un occupante senza titolo di un alloggio di proprietà dell’Ater del Comune di Roma presentava domanda di assegnazione in regolarizzazione ai sensi dell’art. 22, commi 140-147, della l.r. Lazio n. 1/2020. L’Ater, e successivamente Roma Capitale con la determinazione impugnata, rigettavano l’istanza, ritenendo il reddito del richiedente superiore al limite di legge per la decadenza dall’assegnazione.

Il ricorrente deduceva che l’Amministrazione avrebbe dovuto decurtare dal reddito complessivo, già abbattuto del 40% perché derivante da pensione, l’importo annuo di € 6.000,00 versato al coniuge separato non convivente a titolo di assegno di mantenimento. Il ricorrente lamentava altresì un difetto di istruttoria e la violazione dei principi sul giusto procedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rammentando che l’art. 22, comma 141, della l.r. Lazio n. 1/2020 richiede, per la regolarizzazione, che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non sia superiore al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, e che il successivo comma 144 consente la sanatoria anche in presenza di un reddito superiore, purché inferiore al limite di decadenza.

Il Collegio ha osservato che il computo del reddito è disciplinato dall’art. 50, comma 2-bis, della l.r. n. 27/2006, il quale richiama l’art. 21 della l. n. 457/1978: tale ultima disposizione prevede la detrazione di importi solo per i figli a carico e la riduzione al 60% dei redditi da lavoro dipendente, mentre la norma regionale specifica che la diminuzione è determinata in mille euro per ciascun familiare a carico convivente.

Nella specie, il ricorrente aveva dichiarato un nucleo familiare composto esclusivamente da sé medesimo; l’Amministrazione, applicato l’abbattimento del 40%, aveva determinato un reddito convenzionale di € 30.535,72, superiore al limite di € 29.227,79. Il Tribunale ha escluso che le norme richiamate consentano di ridurre ulteriormente il reddito per effetto del pagamento dell’assegno di mantenimento al coniuge separato, non essendo tale fattispecie prevista e non potendo le disposizioni che regolano una sanatoria eccezionale essere estese in via analogica.

Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva fornito prova della corresponsione dell’importo allegato né dell’attualità del medesimo, senza che – a fronte di tali carenze – l’attività istruttoria lamentata potesse ritenersi doverosa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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