Notifica eseguita dal notificante e decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. civ. Sez. II n. 17774 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 cod. proc. civ. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario. Gli effetti del procedimento notificatorio, e in particolare la decorrenza del termine, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti. Ne deriva che la parte che ha eseguito la notifica della sentenza non può invocare, a proprio favore, una decorrenza del termine breve ancorata a un momento anteriore al perfezionamento della notifica stessa.

Il Fatto

La ricorrente, difensore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva chiesto la liquidazione del compenso per il patrocinio svolto dinanzi alla Corte di cassazione. Il Tribunale penale aveva liquidato un importo che la difensora riteneva inferiore al dovuto; la successiva opposizione era stata accolta dal Tribunale di Roma con ordinanza depositata il 20/06/2022, che aveva revocato il decreto e liquidato l’importo richiesto, ponendo le spese del giudizio di opposizione a carico del Ministero della Giustizia.

Avverso tale ordinanza, limitatamente al capo sulle spese, la difensora ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei criteri tariffari e la nullità della motivazione. Il Ministero ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di tardività sollevata dal Ministero. Il ricorso risulta notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell’ordinanza impugnata. Il Collegio richiama e ribadisce il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 6278 del 2019, secondo cui, in tema di notificazione della sentenza, il termine breve di impugnazione decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario.

La ragione è di ordine sistematico: gli effetti del procedimento notificatorio, e in particolare la decorrenza del termine, si ricollegano unitariamente al suo perfezionamento e, essendo interni al rapporto processuale, sono comuni a tutti i soggetti che ne sono parti. Non è quindi configurabile una decorrenza differenziata a vantaggio del notificante.

Nel caso concreto, dagli atti di causa — ai quali la Corte accede quale giudice del fatto processuale — risulta che la ricorrente aveva notificato l’ordinanza del Tribunale di Roma in data 22/06/2022. Da quella data decorreva pertanto, anche per lei, il termine perentorio di sessanta giorni per l’impugnazione. Il termine era già scaduto quando il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero della Giustizia.

Il ricorso è dunque inammissibile per tardività. La Corte condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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