Compenso amministratore giudiziario: liquidazione equitativa, non tariffa abrogata (Cass. civ. Sez. II n. 20975 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del compenso spettante all’amministratore giudiziario, quando alla data di cessazione dell’incarico non siano applicabili né la tariffa professionale abrogata dal codice antimafia, né quella sopravvenuta, né la tariffa degli amministratori giudiziari ancora non entrata in vigore, il giudice deve procedere a liquidazione equitativa. È illegittima l’ordinanza che, pur dichiarando di voler procedere equitativamente, applichi in modo pedissequo la tariffa professionale dei dottori commercialisti per determinare il compenso base e l’aumento per collegialità dell’incarico, limitandosi poi a correttivi riduttivi. La valutazione equitativa deve infatti fondarsi sull’attività concretamente svolta, sul valore dei beni gestiti, sulla durata dell’incarico, sui risultati di gestione e sull’impegno profuso, tenendo conto della natura pubblica dell’incarico e dell’indole indennitaria del compenso.
Il Fatto
Due professionisti avevano svolto, dal 19.12.2007 fino al dissequestro dei beni del 16.3.2012, l’attività di custodi e amministratori giudiziari di beni sequestrati nell’ambito di un procedimento penale per reati di criminalità organizzata. Il Gip del Tribunale di Napoli, con decreto del 23.3.2017, aveva liquidato il compenso applicando come parametro di riferimento, con correttivi, le tabelle della tariffa professionale dei commercialisti di cui al D.M. n. 140/2012.
Avverso tale decreto i professionisti proposero opposizione ex artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 26.11.2018, accolse parzialmente l’opposizione, applicando la tariffa dei dottori commercialisti del D.M. n. 169/2010 e riducendo poi del 50% il compenso così calcolato. Il Ministero della Giustizia propose quindi ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso. L’art. 702 quater c.p.c., che equipara la comunicazione di cancelleria alla notificazione ai fini del termine breve, non si estende alle ordinanze pronunciate all’esito dei giudizi di opposizione al compenso degli amministratori giudiziari, espressamente qualificate come inappellabili dall’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011. Esse sono pertanto soggette solo a ricorso straordinario, il cui termine breve decorre dalla notificazione ad istanza di parte e non dalla comunicazione di cancelleria.
Poiché nella specie tale notificazione era mancata, il Ministero era tenuto a rispettare soltanto il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. Il ricorso, notificato l’11.4.2019, risulta quindi tempestivo.
Nel merito, la Corte ritiene fondato l’unico motivo, con cui il Ministero lamenta la falsa applicazione dell’art. 2 octies della L. n. 575/1965 e la violazione dell’art. 120 del D. Lgs. n. 159/2011. Il Tribunale aveva correttamente riconosciuto l’esistenza di un vuoto normativo alla data di cessazione dell’incarico: la vecchia tariffa era stata abrogata dal codice antimafia, quella nuova del D.M. n. 140/2012 non era ancora in vigore, e neppure era entrata in vigore la tariffa degli amministratori giudiziari di cui al D.P.R. n. 177/2015.
Tuttavia, dopo aver affermato la necessità di procedere a valutazione equitativa, il Tribunale ha poi applicato in modo pedissequo la tariffa professionale dei commercialisti, sia per il compenso base ex art. 29 del D.M. n. 169/2010, sia per l’aumento per collegialità ex art. 11 dello stesso decreto, discostandosene solo con un correttivo riduttivo fondato sull’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 14/2010, criteri dettati al legislatore delegato ma non ancora tradottisi in tariffa applicabile. Non basta qualificare la tariffa come mero parametro di riferimento se essa viene in concreto sovrapposta alla valutazione degli elementi rilevanti.
La Corte afferma che il giudice avrebbe dovuto valutare equitativamente il valore dei beni gestiti, la durata dell’incarico, i risultati di gestione, l’impegno profuso anche mediante i coadiutori e la puntualità negli adempimenti, tenendo conto della natura pubblicistica dell’incarico e dell’indole indennitaria del compenso. L’ordinanza è quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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