Termine di costituzione nel rito sommario è perentorio anche se più ampio (Cass. civ. Sez. III n. 5666 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto previsto dall’art. 702-bis, comma 3, cod. proc. civ. è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre il termine fissato dal giudice è tardiva, anche se rispettosa del termine residuale di dieci giorni prima dell’udienza di comparizione. Il giudice può imporre un termine più ampio di quello legale minimo, ma una volta stabilito esso non può che essere perentorio, traducendosi altrimenti l’ordine in un mero flatus vocis. La tardività della costituzione travolge anche l’eccezione di prescrizione proposta in quella sede, non essendo ammissibile una distinzione tra termine per costituirsi e termine per eccepire. Il ricorso che riproponga la questione in modo difforme dalla giurisprudenza consolidata è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.

Il Fatto

Alcuni medici convennero davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il pagamento di somme a titolo di equa remunerazione per l’attività svolta durante il corso di specializzazione. La convenuta si costituì sollevando preliminarmente un’eccezione di prescrizione.

Il Tribunale, ritenuta tempestiva la costituzione perché avvenuta dieci giorni prima dell’udienza di comparizione, accolse l’eccezione e rigettò la domanda. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 672/2024, ritenne invece fondato il motivo di appello sulla decadenza della Presidenza dal sollevare l’eccezione, conformandosi all’indirizzo della Cassazione secondo cui il termine di costituzione nel rito sommario è perentorio. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso lamenta la violazione dell’art. 152, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 702-bis, comma 3, cod. proc. civ., sostenendo che la corte di merito avrebbe erroneamente qualificato come perentorio il termine fissato dal giudice, laddove la costituzione era comunque avvenuta entro i dieci giorni dall’udienza indicata.

La Corte richiama e conferma l’orientamento già espresso dalla Cass. n. 22205 del 2023 e dalla successiva Cass. n. 36291 del 2023. Il principio è che il legislatore, consentendo al giudice di fissare l’udienza di comparizione e assegnando al convenuto un termine di costituzione non oltre dieci giorni prima dell’udienza, ha previsto un termine perentorio la cui fissazione è rimessa al giudice nel rispetto di una soglia massima insuperabile.

Il giudice non può concedere un termine più ristretto di dieci giorni, ma può imporne uno più ampio; una volta stabilito, quel termine è necessariamente perentorio. Diversamente, l’ordine del giudice si tradurrebbe in un mero flatus vocis, privo di effettività.

Poiché l’Amministrazione si è costituita oltre il termine fissato dal giudice, la costituzione è tardiva, senza che rilevi il rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza. La tardività travolge anche l’eccezione di prescrizione, proposta al momento della costituzione. La Corte esclude ogni distinzione tra termine per costituirsi e termine per eccepire, qualificandola speciosa e contraria ai principi del sistema processuale.

Il Collegio aderisce così alla proposta del Consigliere Delegato e dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., con condanna della ricorrente alle spese e, in applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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