Risarcimento del danno da consulente commercialista: inammissibile il ricorso che non circostanzia l’elemento fattuale (Cass. civ. Sez. 3 n. 18615 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di motivazione e del travisamento della prova impone al ricorrente di indicare specificamente gli elementi fattuali e documentali da cui dovrebbe desumersi la fondatezza della propria tesi, non essendo sufficienti richiami generici o formule ipotetiche. La mancata indicazione della sede processuale di produzione dei documenti e la mancata illustrazione della loro potenziale decisività integrano la violazione del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La contribuente conveniva in giudizio il proprio consulente commercialista per sentirne condannare la responsabilità professionale, lamentando l’errata o mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per alcuni anni d’imposta. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello riformava parzialmente la sentenza: da un lato, negava il risarcimento per l’anno 2010 per mancanza di prova dell’an e del quantum; dall’altro, escludeva la risarcibilità delle somme corrispondenti alle imposte comunque dovute per gli anni 2008 e 2009.
La soccombente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi con cui lamentava, rispettivamente, la violazione degli artt. 360, n. 5, e 132 cod. proc. civ., nonché degli artt. 360, n. 5, 115 e 116 cod. proc. civ. In particolare, sosteneva che la Corte territoriale non avesse considerato il danno derivante dalla perdita di un maggior credito IRPEF e da maggiori oneri fiscali, deducibili dalla rielaborazione della contabilità effettuata dal nuovo professionista.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, dichiarandolo inammissibile. La ricorrente aveva dedotto un vizio di motivazione con riferimento a elementi estranei alla motivazione stessa e aveva evocato un travisamento della prova in termini generici, non riconducibili al paradigma censorio di cui alle Sezioni Unite n. 5792 del 2024. Il riferimento al minor credito IRPEF non era stato ritenuto decisivo, non essendo idoneo a spiegare le plurime e possibili ragioni della variazione.
La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non indicava la sede processuale di produzione dei documenti richiamati, né illustrava la loro potenziale decisività, con ciò violando il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.. Tale carenza non poteva considerarsi sanata da un generico rinvio alla rielaborazione contabile del nuovo commercialista, in aperto contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Analoga sorte è stata riservata al secondo motivo. Quanto ai documenti relativi all’anno 2010, il ricorso nulla precisava circa la loro produzione nel giudizio di merito e non spiegava come e perché sarebbe stato conseguito il maggior credito d’imposta, né se ciò avesse ridotto il danno. Per gli anni 2008 e 2009, l’affermazione circa la maggiore deducibilità di costi e ammortamenti era rimasta priva di alcuna concreta ricostruzione, configurandosi come una mera formula ipotetica in ordine ai compiti del giudice di merito.
La Corte ha, infine, dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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