Tettoie accessorie e valutazione unitaria dell’abuso ai fini paesaggistici (TAR Sicilia n. 1137 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento di compatibilità paesaggistica, le opere accessorie non possono essere considerate autonomamente rispetto all’edificio principale cui accedono, dovendosi valutare l’intervento nella sua interezza, poiché il frazionamento dei singoli manufatti preclude la considerazione dell’impatto complessivo sull’assetto territoriale. Ai fini paesaggistici la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, comprensiva di qualsiasi opera calpestabile o sfruttabile per qualsivoglia uso, anche priva di chiusure laterali. Il vincolo paesaggistico decorre dal momento dell’inserimento della località nell’elenco pubblicato, e non dalla pubblicazione del decreto assessoriale di approvazione, quando il procedimento si sia concluso. Sulle istanze di autorizzazione paesaggistica in sanatoria non opera il silenzio assenso, stante il rinvio all’art. 20 l. n. 241/1990, che esclude espressamente tali procedimenti. La natura vincolata del procedimento rende infine ininfluente l’omesso preavviso di rigetto, ex art. 21-octies l. n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un terreno in Nicolosi sul quale insiste una villetta realizzata con concessione edilizia del 1967, aveva edificato due tettoie in legno con copertura in coppi, prive di chiusure laterali, di circa 40 e 10 mq. Per tali manufatti aveva presentato istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 l. n. 724/1994. In vista della vendita dell’immobile, e preso atto che l’istanza era pendente in attesa del parere della Soprintendenza, aveva depositato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
La Soprintendenza aveva dichiarato l’istanza improcedibile, rilevando che l’edificio principale era stato assentito con titolo rilasciato in assenza di autorizzazione paesaggistica, in epoca successiva all’entrata in vigore del vincolo. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo l’omesso preavviso di rigetto, l’autonomia delle tettoie rispetto all’edificio, l’erronea decorrenza del vincolo, la formazione del silenzio assenso e altri vizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure, muovendo dalla natura vincolata del procedimento. La Soprintendenza è tenuta a una mera verifica dell’assentibilità delle opere, subordinata alla mancata realizzazione di volumi o superfici. L’omesso preavviso di rigetto non assume dunque rilievo, poiché il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, come previsto dall’art. 21-octies l. n. 241/1990, richiamando Cons. Stato n. 7466 del 2019 e Cons. Stato n. 1643 del 2020.
Sul secondo e quarto motivo, la sentenza afferma che deve ritenersi inammissibile la considerazione autonoma delle due tettoie, trattandosi di opere accessorie da valutare unitariamente con l’edificio principale. Il frazionamento degli interventi difformi preclude la considerazione dell’impatto complessivo, secondo Cons. Stato n. 2321 del 2024 e Cons. Stato n. 8032/2024. Anche la mancanza di chiusure laterali è irrilevante: in ambito paesaggistico la superficie utile va intesa in senso ampio, comprendendo qualsiasi opera calpestabile (TAR Campania n. 358 del 2019; Cons. Stato n. 1213 del 2022).
Quanto alla decorrenza del vincolo, il TAR riconosce l’erronea indicazione nel provvedimento del termine del 25.02.1967, da intendersi come 22 luglio 1966, data del verbale della Commissione provinciale. Richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 13/2017, il Collegio ritiene che, quando il procedimento si sia concluso con l’approvazione del decreto assessoriale, il vincolo decorra dal momento dell’inserimento nell’elenco pubblicato.
Infine, il TAR esclude la formazione del silenzio assenso sull’istanza di accertamento di conformità. L’art. 20 l. n. 241/1990, di immediata applicazione anche in ambito regionale, esclude i procedimenti paesaggistici, come confermato da Corte cost. n. 155 del 2021 (TAR Palermo n. 1017 del 2023; TAR Palermo n. 1257/2024). Il meccanismo semplificato di cui al d.P.R. n. 31/2017 concerne altra fattispecie, il rilascio preventivo e non la sanatoria postuma. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.