Esecuzione del giudicato e termine per l’ottemperanza della Pubblica Amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 447 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’Amministrazione, che costituisce valido luogo ai fini dell’ottemperanza. L’inutile decorso di tale termine, in difetto di contestazione dell’omesso adempimento, integra i presupposti del ricorso per ottemperanza disciplinato dall’art. 112 e segg. cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando questi sia un dipendente della stessa struttura debitrice.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere a ciascuno dei ricorrenti, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 2.500,00.
Assumono i ricorrenti che la decisione è rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione al domicilio digitale del Ministero e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’omesso adempimento risulta non contestato dall’Amministrazione, che non si è costituita. Da ciò e dalla documentazione prodotta dai ricorrenti emerge la sussistenza dei presupposti per esperire il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm.
Il Tribunale verifica altresì il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta scaduto in ragione della intervenuta notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Su quest’ultimo punto la decisione si allinea a un indirizzo consolidato, richiamando numerosi precedenti dei giudici amministrativi (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025; TAR Umbria n. 370 del 2025; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024; TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024), che riconoscono efficacia alla notificazione eseguita presso la PEC istituzionale dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà su specifica richiesta dei ricorrenti ed entro i successivi sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in € 1.200,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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