Annullato diniego di rinnovo di concessione demaniale per omesso preavviso di rigetto (TAR Sicilia n. 1555 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo di una concessione demaniale marittima è illegittimo quando l’amministrazione regionale omette la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il preavviso di rigetto costituisce garanzia procedimentale inderogabile, funzionale a consentire al privato di rappresentare fatti e circostanze in chiave difensiva e collaborativa prima dell’adozione del provvedimento finale. L’annullamento impone all’amministrazione di riavviare il procedimento in contraddittorio, con salvezza delle successive determinazioni discrezionali. La domanda di restituzione dei canoni concessori già versati ricade invece nella giurisdizione del giudice ordinario, perché involge indennità e corrispettivi del rapporto concessorio.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un cantiere navale, presentava istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 592/2006. L’amministrazione regionale respingeva l’istanza con provvedimento notificato il 3 maggio 2024, senza aver prima comunicato i motivi ostativi all’accoglimento.

La società impugnava dinanzi al TAR Sicilia il diniego e gli atti connessi, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la lesione dell’affidamento. In via subordinata chiedeva la restituzione dei canoni già pagati. Si costituivano il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’amministrazione regionale, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell’ufficio periferico e, in parte, il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il collegio accoglie anzitutto la domanda di estromissione del Ministero. L’ufficio periferico non ha adottato alcun provvedimento verso la società, è privo di competenze sul demanio marittimo regionale e ha svolto una mera attività collaborativa di accertamento sullo stato dei luoghi.

Nel merito, il giudice ritiene assorbente la violazione delle garanzie di partecipazione. Il rigetto della richiesta di rinnovo non è stato preceduto dalla comunicazione prevista dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La società non è stata quindi messa nelle condizioni di rappresentare i fatti e le circostanze utili a una compiuta delibazione dell’istanza prima dell’emissione del provvedimento finale.

Da qui l’annullamento del diniego, con obbligo per l’amministrazione di riavviare il procedimento in contraddittorio. Restano salve le successive determinazioni discrezionali, purché adottate tenendo conto dell’apporto partecipativo del privato in ogni stato e fase del procedimento.

Quanto alla domanda di restituzione dei canoni concessori, il TAR la dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. La controversia ha ad oggetto indennità, canoni e altri corrispettivi relativi a rapporti di concessione di beni pubblici e rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010. Il giudizio potrà essere riassunto dinanzi al giudice ordinario nelle forme e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.

La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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