Il decreto di diniego dell’exequatur non determina l’inefficacia della cautela (Cass. civ. Sez. 1 n. 15321 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di exequatur del lodo straniero, il diniego per contrasto con l’ordine pubblico determina l’inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ai sensi dell’art. 669-novies, terzo comma, c.p.c. solo ove l’inesistenza del diritto cautelato sia accertata con sentenza, anche non definitiva, a tal fine necessaria e sufficiente. Il controllo di conformità all’ordine pubblico reso dal giudice interno non implica una rivalutazione del merito, ma si limita a verificare se il diritto, già accertato in sede arbitrale, possa spiegare effetti nell’ordinamento interno. Nel procedimento di exequatur, a struttura bifasica ex artt. 839 e 840 c.p.c., il decreto presidenziale di diniego reso “inaudita altera parte”, in quanto provvedimento a contraddittorio e stabilità limitati, non è assimilabile alla sentenza di accertamento dell’inesistenza del diritto cautelato e non determina l’inefficacia della misura.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano aveva concesso il sequestro conservativo a favore di una società, in danno del ricorrente, nell’ambito di una controversia poi devoluta ad arbitrato estero a Zurigo. Il lodo svizzero, che accertava il credito della società, era stato dichiarato esecutivo, ma il Presidente della Corte d’Appello di Roma ne aveva negato l’exequatur per contrarietà all’ordine pubblico. A seguito dell’opposizione, dichiarata tardiva e poi rimessa in termini dalla Cassazione, il ricorrente aveva chiesto la declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 669-novies c.p.c., sostenendo che il decreto di diniego dell’exequatur avesse accertato l’insussistenza del diritto cautelato. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano avevano respinto tale domanda, ritenendo necessaria una pronuncia definitiva sull’inesistenza del diritto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., affronta il rapporto tra misura cautelare e giudizio di exequatur. Il principio di strumentalità della cautela rispetto al merito comporta che l’inefficacia possa derivare da una sentenza anche non definitiva di accertamento dell’inesistenza del diritto. Tuttavia, nel caso del lodo straniero, il “merito” rispetto al quale la cautela è funzionale non è la cognizione sul credito, già accertato dagli arbitri, ma l’accertamento sulla riconoscibilità ed eseguibilità del lodo in Italia. Il diniego dell’exequatur comporta l’inefficacia della misura non perché accerta l’insussistenza del diritto, ma perché esclude l’efficacia in Italia della condanna contenuta nel lodo.
La Corte chiarisce che l’accertamento del giudice dell’exequatur sulla compatibilità con l’ordine pubblico internazionale non costituisce una rivalutazione del merito, ma una verifica calibrata sul nucleo essenziale dei principi fondamentali dell’ordinamento. Tale controllo agisce come limite eccezionale e residuale alla libera circolazione dei titoli stranieri. La pronuncia idonea a determinare l’inefficacia della cautela va individuata nella sentenza che neghi l’exequatur all’esito della fase in contraddittorio successiva all’opposizione, o anche nel decreto presidenziale non opposto tempestivamente.
Il decreto del Presidente della Corte d’Appello, reso “inaudita altera parte” e tempestivamente opposto, costituisce un accertamento a “stabilità limitata”, strutturalmente esposto a essere superato dalle successive determinazioni giurisdizionali. Esso non può quindi essere assimilato alla sentenza, anche non definitiva, che dichiara inesistente il diritto cautelato. La Corte rileva l’irragionevolezza di una soluzione contraria, che determinerebbe l’immediata caducazione della misura con possibile reiterazione dinanzi al giudice dell’opposizione, nell’ambito di un procedimento sostanzialmente unitario. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la complessità e novità della questione.
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Nota della Redazione
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