Termine di impugnazione degli atti comunali decorre dalla pubblicazione all’albo (TAR Campania n. 1161 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’impugnazione delle deliberazioni comunali decorre dalla pubblicazione all’albo pretorio per i terzi che non siano destinatari diretti dell’atto né in esso espressamente contemplati. Per costoro non rileva la piena conoscenza soggettiva, ma il momento in cui l’atto è reso conoscibile, con decorrenza dalla scadenza del periodo di pubblicazione. L’opposizione proposta dall’Amministrazione avverso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non comporta rinuncia a far valere, in sede giurisdizionale, i vizi del ricorso straordinario. Ne segue che la trasposizione del giudizio non sana la tardività della proposizione del ricorso straordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso giurisdizionale.
Il Fatto
La ricorrente impugna il decreto del Sindaco con cui è stata nominata la Giunta comunale e la successiva delibera consiliare di presa d’atto della composizione, deducendo la violazione della disciplina sulla parità di genere per l’insufficiente attività di ricerca di componenti di sesso femminile. Il Comune è di piccole dimensioni, con popolazione inferiore ai 3000 abitanti.
Il ricorso è stato proposto in via straordinaria al Presidente della Repubblica, notificato il 14 novembre 2024. A seguito dell’opposizione dell’Amministrazione comunale, notificata il 25 novembre 2024, la ricorrente si è costituita in sede giurisdizionale il 20 gennaio 2025. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di tardività, che ritiene fondata. La delibera consiliare è stata pubblicata all’albo pretorio informatico il 27 giugno 2024 per quindici giorni consecutivi, come attestato in calce all’atto.
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui, per l’impugnazione delle deliberazioni comunali, occorre distinguere tra destinatari diretti e terzi. Per i primi il termine decorre dalla notifica o dalla piena conoscenza effettiva; per i terzi il termine decorre dalla pubblicazione all’albo pretorio, sulla base del combinato disposto dell’art. 124 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
La ricorrente non è destinataria diretta dei provvedimenti né in essi espressamente contemplata. Il termine decorreva dunque dalla scadenza della pubblicazione. Il ricorso straordinario è stato notificato solo il 14 novembre 2024, ben oltre i centoventi giorni previsti dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971, esclusa la sospensione feriale.
Il Collegio affronta quindi la questione dell’opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971. Tale opposizione, volta a ottenere la decisione in sede giurisdizionale, non implica rinuncia a far valere i vizi del ricorso straordinario. La lettera e la ratio della norma non consentono di ricollegare all’opposizione un simile effetto, che contrasterebbe con la disciplina dei due rimedi e permetterebbe di eludere il termine decadenziale.
Il giudizio dinanzi al Tribunale costituisce, del resto, prosecuzione senza soluzione di continuità di quello instaurato col ricorso straordinario. L’accesso alla tutela giurisdizionale resta subordinato alla tempestività della proposizione del ricorso straordinario. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.