Concorso pubblico: improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Puglia n. 311 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della controversia determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. In tal caso, il giudice amministrativo, in sede di definizione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., dichiara l’improcedibilità del ricorso, compensando le spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia.

Il Fatto

La ricorrente, candidata a una procedura concorsuale pubblica indetta dall’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali – Puglia, impugnava gli atti della selezione, tra cui la deliberazione di approvazione degli esiti della prova scritta con gli elenchi degli ammessi alla prova orale e i punteggi attribuiti.

In particolare, la candidata contestava l’attribuzione di un punteggio pari a 10/30 nella prova scritta, sostenendo che la correzione fosse erronea e tale da determinare una disparità di trattamento, e chiedeva l’accertamento del diritto a ottenere il punteggio di 21, soglia di sufficienza per l’ammissione alla prova orale, ancora in corso. Il ricorso era proposto anche contro la Regione Puglia e l’Agenzia, costituitesi in giudizio.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale, rilevato che la parte ricorrente aveva dichiarato a verbale di non avere più interesse alla decisione della controversia, ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

La pronuncia è resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., avendo il giudice sentito le parti e accertato la definibilità della causa in camera di consiglio.

In ragione della definizione in rito, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, trattandosi di esito non dipendente dall’esito nel merito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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