Pagamento volontario della quota ridotta del payback ex art. 7 d.l. n. 95/2025 e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 11128 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento volontario, da parte dell’azienda fornitrice, della quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, effettuato ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, non integra una fattispecie di cessazione della materia del contendere, atteso che l’utilità della pronuncia demolitoria richiesta non è satisfatta da un pagamento che l’interessato aveva cercato di evitare. Tale adempimento, nondimeno, rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, facendo venire meno l’interesse alla decisione e determinando la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR la determinazione con cui la Regione Sardegna aveva approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, e aveva disposto il versamento dell’importo dovuto entro trenta giorni. Il ricorso era esteso agli atti presupposti, ivi incluse le delibere delle aziende sanitarie, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022, nonché alla domanda risarcitoria.
Nelle more del giudizio, la società versava la quota ridotta del 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che il pagamento della quota ridotta potesse determinare una cessazione della materia del contendere. Tale istituto presuppone, infatti, un intervento satisfattivo della pretesa sostanziale azionata, come l’annullamento d’ufficio degli atti impugnati. Nel caso di specie, invece, il pagamento si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della domanda demolitoria, poiché la ricorrente aveva agito proprio al fine di non effettuare alcun versamento.
Cionondimeno, il versamento volontario della quota ridotta è stato valutato come circostanza idonea a far venire meno l’interesse alla pronuncia del giudice. Il Collegio ha richiamato il principio per cui il pagamento rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, citando Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247.
Ne consegue che, venuta meno l’utilità della decisione per la parte ricorrente, il gravame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La peculiarità delle questioni trattate e l’andamento della vicenda processuale hanno infine giustificato, ai sensi degli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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