Termine lungo d’appello tributario prorogato se scade di sabato (Cass. civ. Sez. V n. 25738 del 21.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie tributarie il termine per proporre appello, avendo decorrenza successiva, è soggetto alla disciplina dell’art. 155, comma 5, cod. proc. civ., con esclusione del giorno iniziale e computo di quello finale. Ove il dies ad quem cada di sabato, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, restando irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno. Non soggiace pertanto al divieto dell’art. 101 cod. proc. civ. il rilievo d’ufficio della tardività dell’impugnazione, trattandosi di parametro di ammissibilità che la parte diligente deve considerare ex ante. Ne consegue la cassazione con rinvio della sentenza che abbia dichiarato l’appello inammissibile per decorso del termine lungo.

Il Fatto

Il Comune ha emesso un sollecito di pagamento per la TARSU, per complessivi € 23.217,00, e sei avvisi di accertamento per gli anni 2006–2011, per ulteriori € 45.166,00 tra maggior tributo, sanzioni, interessi e spese. La società contribuente ha impugnato entrambi gli atti, che sono stati riuniti e decisi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano con sentenza n. 166/2017. Il giudice di primo grado ha riconosciuto il legittimo affidamento della contribuente sulla gestione autonoma del servizio di raccolta rifiuti, escludendo sanzioni e interessi, ma ha comunque imposto il pagamento della tassa e respinto la richiesta di tariffa agevolata per le abitazioni.

La contribuente ha proposto appello davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, che lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendolo depositato oltre il termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, resistito dal Comune con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce la violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello deciso su una questione rilevata d’ufficio senza preventiva comunicazione alle parti. La Corte qualifica il motivo come proposto per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., pur non essendo tale norma espressamente richiamata nel ricorso.

Sul primo profilo la Suprema Corte richiama l’orientamento secondo cui non soggiace al divieto dell’art. 101 cod. proc. civ. il rilievo d’ufficio della tardività dell’impugnazione. L’osservanza dei termini perentori di impugnazione costituisce un parametro di ammissibilità della domanda che la parte, dotata di minima diligenza processuale, deve considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite. Vengono richiamate, tra le tante, le ordinanze n. 29803/2019 e n. 7634/2022.

Il ricorso è però accolto su un diverso e decisivo rilievo. La sentenza di primo grado, non notificata, è stata depositata il 17 luglio 2017; il termine lungo di sei mesi scadeva quindi il 17 febbraio 2018, giorno di sabato. L’appello, spedito il 19 febbraio 2018, lunedì, è pertanto tempestivo. Il giorno di scadenza cadeva di sabato e il termine era prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La Corte richiama sul punto la giurisprudenza secondo cui il termine per proporre ricorso nelle controversie tributarie, a decorrenza successiva, si computa escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale ed è soggetto all’art. 155, comma 5, cod. proc. civ.; ove il dies ad quem cada di sabato, esso è prorogato di diritto, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno (Cass. n. 11269 del 31.05.2016).

Ne consegue che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto l’appello proposto oltre il termine lungo, ritenuto decorso in applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ. e dell’art. 38 del d.lgs. n. 546/1992. Il motivo è fondato: la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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