Pignoramento esattoriale del saldo di conto corrente maturato dopo la notifica (Cass. civ. Sez. III n. 28520 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all’art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973, quando l’oggetto sia il saldo attivo di un rapporto di conto corrente bancario, la banca terza pignorata è tenuta al vincolo di custodia ex art. 546 c.p.c. e deve versare direttamente all’agente della riscossione il saldo maturato dopo il pignoramento, quanto meno se esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dalla notifica dell’ordine di pagamento diretto. Ciò vale indipendentemente dalla circostanza che al momento del pignoramento il saldo fosse negativo o positivo, e indipendentemente dall’avvenuto pagamento del saldo già esigibile prima della scadenza del termine. Non è pertanto configurabile alcun illecito della banca che abbia proceduto al versamento delle somme sopravvenute.
Il Fatto
Una società ha agito nei confronti della banca presso cui era titolare un conto corrente, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della condotta di quest’ultima. La banca, dopo aver versato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione le somme esistenti sul conto al momento della notifica dell’atto di pignoramento ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973, aveva successivamente corrisposto anche gli importi sopravvenuti, e aveva poi segnalato la correntista a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia per l’esposizione debitoria così determinatasi. La società ha chiesto il risarcimento del danno.
Il Tribunale di Udine ha accolto la domanda e la Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del procedimento. Il pignoramento speciale di crediti previsto dagli artt. 72 e seguenti del d.P.R. n. 602/1973 costituisce, secondo la giurisprudenza richiamata, un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione presso terzi, che si svolge in via stragiudiziale e si articola attraverso l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione.
Il collegio ritiene che le previsioni normative già escludano la tesi secondo cui sarebbero pignorabili solo i crediti esistenti al momento del pignoramento, essendo espressamente previsto l’obbligo del terzo di pagare anche le somme che divengono esigibili successivamente, alle rispettive scadenze.
Neppure è condivisibile la tesi secondo cui la fattispecie si esaurirebbe con il primo pagamento. Tale lettura, oltre a contrastare con la lettera della legge, condurrebbe a conclusioni paradossali: nel rapporto di conto corrente, a seconda che il saldo fosse positivo o negativo e a seconda della sollecitudine della banca, crediti identici riceverebbero un trattamento diverso, in dipendenza di circostanze casuali.
La Corte elabora così una lettura sistematica dell’istituto. Il termine di sessanta giorni per il pagamento dei crediti già esigibili ha la funzione di attribuire al terzo uno spatium deliberandi, analogo a quello di cui gode il terzo pignorato nella procedura ordinaria in vista della dichiarazione di quantità. Per i crediti che maturano dopo, questo spazio non è più previsto e le somme vanno pagate immediatamente.
Il vincolo di custodia, pertanto, non può cessare prima della scadenza del termine, la cui funzione è analoga a quella che, nel pignoramento ordinario, giustifica la sua persistenza fino alla dichiarazione di quantità. Il collegio aggiunge che, in caso di inottemperanza del terzo, si apre la possibilità di conversione del procedimento speciale nelle forme ordinarie, e che in nessun caso la scadenza del termine per la conversione può cadere prima del termine garantito al terzo per il pagamento spontaneo.
Da ciò deriva il principio enunciato: anche nel pignoramento speciale il saldo attivo maturato dopo la notifica è assoggettato all’azione esecutiva e oggetto di custodia, quindi suscettibile di legittimo pagamento diretto all’agente della riscossione. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito, le domande della società sono rigettate. Le spese dell’intero giudizio sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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