Revocazione ordinanza di improcedibilità: inammissibile la tardiva richiesta della parte (Cass. civ. Sez. V n. 10341 del 19.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione dell’ordinanza con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., è ammissibile, ma il ricorso è inammissibile quando proposto oltre il termine e senza il presupposto dell’incolpevole ignoranza della pendenza del processo. La parte che ha rinunciato al ricorso non può confidare nella mancata iscrizione a ruolo da parte della controparte, ma deve attivarsi con la diligenza dell’optimus pater familias per verificare l’esito del giudizio. Il secondo motivo di revocazione, fondato sull’art. 391-ter c.p.c. per dolo della controparte, non è ammissibile contro il provvedimento che non ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ma ha dichiarato l’improcedibilità.

Il Fatto

La ricorrente aveva notificato all’Agenzia delle Entrate un ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio. Non riuscendo a depositare l’originale del ricorso notificato per un disguido dell’UNEP, rinunciava all’impugnazione; l’Agenzia accettava la rinuncia. Successivamente l’Avvocatura dello Stato iscriveva a ruolo il giudizio e la Corte, con ordinanza, dichiarava il ricorso improcedibile per mancato deposito.

Ricevuta la notifica dell’ordinanza, la parte proponeva ricorso per revocazione, deducendo l’errore revocatorio di fatto della Corte, che non si sarebbe avveduta della rinuncia e della sua accettazione, e, in via subordinata, il dolo dell’Agenzia per aver iscritto la causa a ruolo nonostante l’accettazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la tempestività dell’impugnazione. La ricorrente aveva ricevuto la notifica del controricorso in data 2 agosto 2017, dopo aver notificato la rinuncia. Tale circostanza, secondo i canoni dell’optimus pater familias, avrebbe dovuto indurla a verificare l’iscrizione a ruolo e le difese della controparte.

La parte rinunciante, anche dopo l’accettazione dell’atto abdicativo, non poteva quindi confidare tout court sulla mancata iscrizione a ruolo, ma doveva accertarsi che il giudizio non sarebbe giunto a decisione. Il comportamento non conforme alla diligenza esigibile assorbe ogni valutazione sulla richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.

Ne deriva che l’impugnazione, notificata dopo un anno, sei mesi e ventinove giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, è irrimediabilmente tardiva. Non ricorre, ai sensi dell’art. 327, secondo comma, c.p.c., la condizione dell’incolpevole ignoranza della pendenza del processo, come già affermato da questa Corte in precedenti conformi.

Il secondo motivo, proposto ex art. 391-ter c.p.c., è inammissibile per altra ragione: la pronuncia oggetto di revocazione non ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ma ha dichiarato il ricorso improcedibile. Contro tale provvedimento non è ammissibile la revocazione per il motivo dedotto, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la scelta del legislatore di non assoggettare a revocazione le sentenze di mera legittimità non comporta vizi di incostituzionalità.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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