Termine lungo non sospeso in feriale per il ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 81 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie di lavoro la sospensione feriale dei termini non opera, con la conseguenza che il termine lungo di impugnazione decorre senza interruzioni anche nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre. Il ricorso per cassazione notificato dopo la scadenza del termine lungo è pertanto inammissibile per tardività. La statuizione sulle spese segue il criterio della soccombenza e può essere pronunciata con distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione prescritta. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal versamento materiale del contributo mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Il Fatto

Una docente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento per una classe di concorso, cancellata per non aver presentato domanda di aggiornamento della permanenza, conveniva in giudizio il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico regionale. Il Tribunale adito declinava la giurisdizione; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 26.07.2023, riformava la decisione e dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Il Ministero proponeva ricorso per cassazione per un motivo attinente alla giurisdizione, deducendo la violazione dell’art. 113 Cost. La lavoratrice resisteva con controricorso. La questione sottoposta al Collegio riguardava, in via preliminare, la tempestività dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza di appello è stata pubblicata il 26.07.2023 e non è stata notificata; il termine lungo scadeva quindi il 26.01.2024. Il ricorso per cassazione è stato avviato alla notifica soltanto il 05.02.2024, quando il termine era ormai spirato.

Il punto decisivo attiene al computo del termine. La Corte ha escluso che possa trovare applicazione la sospensione dei termini durante il periodo feriale, poiché tale sospensione non opera nelle controversie di lavoro. Il dies a quo e il dies ad quem del termine lungo devono dunque essere calcolati in modo continuativo, senza l’interruzione estiva.

La conseguenza processuale è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni questione attinente alla giurisdizione. Sulle spese il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza, liquidando gli importi indicati nel dispositivo e disponendo la distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione prescritta.

Quanto all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha escluso la necessità di darne atto. Il presupposto normativo non ricorre nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, che sono istituzionalmente esonerate dal versamento materiale del contributo per effetto della loro qualità soggettiva, attraverso il meccanismo della prenotazione a debito. Il Collegio ha richiamato, sul punto, Cass. S.U. n. 4315/2020, Cass. S.U. n. 9938/2014, Cass. n. 1778/2016 e Cass. n. 28250/2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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