Messa in mora mediante raccomandata: l’avviso di ricevimento prodotto tardivamente va valutato dal giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2030 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di atti recettizi inviati a mezzo del servizio postale, la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, ancorché avvenuta in un momento successivo rispetto alla prima costituzione, è idonea a comprovare l’avvenuta consegna della missiva al destinatario, integrando la documentazione già depositata e superando le contestazioni da quest’ultimo sollevate. Il giudice di merito, pertanto, non può fondare il rigetto della domanda sulla sola mancata produzione originaria dell’avviso di ricevimento, ma deve valutare la documentazione tardivamente prodotta, trattandosi di prova del fatto decisivo e discusso tra le parti. L’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. richiede la prova dell’avvenuta consegna della missiva, che può essere fornita con ogni mezzo, ivi inclusi gli avvisi di ricevimento prodotti successivamente, il cui esame non può essere omesso dal giudice.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande di alcuni lavoratori, dichiarati illegittimamente ceduti e già reintegrati nel posto di lavoro, dirette ad ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della messa in mora. Il giudice di secondo grado riteneva che, per tali lavoratori, non fosse stata fornita la prova certa della rituale messa in mora della società datrice di lavoro, non risultando prodotta la cartolina di ricevimento delle raccomandate con le quali era stata formalmente offerta la prestazione lavorativa. Avverso tale decisione i lavoratori soccombenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle norme sulla prova della conoscenza degli atti recettizi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente distinto la posizione processuale dei ricorrenti, dichiarando inammissibile il ricorso di uno di essi per la sostanziale assenza di specifiche censure avverso la sentenza impugnata, con conseguente compensazione delle spese tra le parti.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dagli altri due lavoratori, rilevando come la Corte d’appello abbia omesso di considerare gli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio fin dal primo grado. Tali documenti, secondo la ricostruzione della Cassazione, erano diretti a comprovare la ricezione delle raccomandate contenenti le lettere di messa in mora, il cui invio non era stato contestato. La produzione dell’avviso di ricevimento, ancorché tardiva, doveva ritenersi acquisita implicitamente agli atti di causa, essendo intervenuta a seguito delle contestazioni sollevate dalla società datrice in ordine all’avvenuta ricezione delle missive.
Richiamando i propri precedenti, la Corte ha ribadito che la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. opera in relazione agli atti recettizi e che, in caso di contestazione del destinatario, il giudice di merito non può limitarsi a valutare la sola ricevuta di spedizione, ma deve verificare l’esito dell’invio sulla base dell’avviso di ricevimento, ove disponibile, nonché di ogni altro mezzo di prova utile. Nel caso di specie, la Corte d’appello era però pervenuta a una conclusione contraddittoria: da un lato aveva ritenuto non fornita la prova della ricezione, dall’altro non aveva ammesso né valutato le prove documentali — ossia gli stessi avvisi di ricevimento — prodotti dai lavoratori proprio per superare le contestazioni della controparte.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo di ricorso, concernente la valenza probatoria della sola ricevuta di spedizione, è rimasto assorbito in ragione dell’intervenuto accoglimento del primo.
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Nota della Redazione
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