Imputazione coatta senza riapertura delle indagini è abnorme (Cass. pen. Sez. VI n. 5036 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, accogliendo l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, ordina l’imputazione coatta in un procedimento avente ad oggetto il medesimo fatto per cui era già intervenuta una precedente archiviazione, in difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414, comma 2, cod. proc. pen. L’atto impone al pubblico ministero una attività processuale contra legem e determina una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento. Il ricorso per cassazione avverso tale provvedimento è ammissibile, poiché non deduce un vizio di legittimità, ma l’abnormità dell’atto, con conseguente inapplicabilità del regime di impugnazione previsto dall’art. 409, comma 6, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza del 25 giugno 2024 con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo ha ordinato al pubblico ministero di formulare l’imputazione per il reato di calunnia. La vicenda muove da una prima denuncia-querela, seguita da una controdenuncia per calunnia e da una archiviazione del procedimento a carico del denunciante originario. Sopravvenuta l’assoluzione del professionista coinvolto, questi ha proposto una seconda denuncia per gli stessi fatti.
Il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione anche per tale notizia di reato, ma il giudice, accogliendo l’opposizione della persona offesa, ha disposto l’imputazione coatta. Il ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento, sia strutturale sia funzionale, per essere stato emesso in relazione a fatti già archiviati, senza che fosse stata chiesta e autorizzata la riapertura delle indagini.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. In via preliminare, la Corte ne afferma l’ammissibilità, rilevando che il ricorrente non ha dedotto un vizio di legittimità dell’atto, bensì la sua abnormità. Ciò rende non applicabile il diverso principio secondo cui è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell’imputazione o nuove indagini, essendo l’impugnazione prevista solo nei casi di nullità dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen.
Nel caso concreto, l’ordine di formulare l’imputazione in difetto della riapertura delle indagini pone l’organo dell’accusa dinanzi all’alternativa di compiere un atto nullo o di non dar corso all’imputazione, con conseguente stasi del procedimento. La Corte richiama la giurisprudenza formatasi su fattispecie similari, che ha qualificato abnorme il provvedimento di imputazione coatta a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione proposta per il medesimo fatto già archiviato e senza autorizzazione alla riapertura delle indagini (Sez. 5 n. 40896 del 2011; Sez. 4 n. 1217 del 2018; Sez. 5 n. 31612 del 2020).
Tale soluzione è coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 37502 del 2022, secondo cui è abnorme l’atto che, pur astrattamente rientrante tra quelli adottabili dal giudice, impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem, trattandosi di atto idoneo a determinare una indebita regressione e la stasi del procedimento.
Nel merito, il raffronto tra i fatti oggetto delle due denunce e delle corrispondenti richieste di archiviazione evidenzia una assoluta identità del fatto. A seguito della prima archiviazione, il pubblico ministero avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione alla riapertura delle indagini e solo successivamente procedere a una nuova iscrizione, come previsto dall’art. 414, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato è dunque abnorme, perché impone l’esercizio dell’azione penale in una ipotesi in cui tale atto è precluso (Sez. Un. n. 33885 del 2010). Il ricorso è accolto, con annullamento senza rinvio dell’ordinanza e trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 409 c.p.p. – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
- Art. 414 c.p.p. – Riapertura delle indagini