La compensazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non richiede l’insinuazione al passivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 19492 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il terzo convenuto può proporre ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa del diritto fatto valere, in quanto rivolta a neutralizzare la domanda attrice e a ottenerme il rigetto totale o parziale, senza che operi il principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo. L’eccezione riconvenzionale di compensazione è ammissibile anche quando il controcredito derivi dalla surrogazione legale del coobbligato che ha pagato il terzo creditore, ai sensi dell’art. 1203, n. 3, cod. civ., e non è condizionata alla preventiva insinuazione al passivo, trattandosi di credito preesistente alla dichiarazione di fallimento. Diversamente, il diritto di regresso ex art. 1299 cod. civ., fatto salvo dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, può essere fatto valere nei confronti del condebitore fallito solo a condizione che il pagamento sia integrale, ai sensi dell’art. 61, comma 2, legge fall.
Il Fatto
La società utilizzatrice di lavoro somministrato aveva ricevuto un decreto ingiuntivo dal fallimento della società somministrante per il pagamento del corrispettivo della somministrazione. L’opponente aveva dedotto l’estinzione del credito per compensazione con il proprio credito di regresso, maturato per avere direttamente corrisposto ai lavoratori le retribuzioni non versate dalla somministrante, poi fallita, in applicazione dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.
Il tribunale aveva accolto l’opposizione e la corte d’appello aveva confermato la decisione, qualificando la compensazione come eccezione riconvenzionale non condizionata alla preventiva insinuazione al passivo. Il fallimento aveva quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 24, 52, 56, 93 e 95 legge fall. e degli artt. 32, 151, 155, 201 e 203 cod. crisi impresa, nonché degli artt. 1299 cod. civ. e 61, comma 2, legge fall.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto i motivi infondati, richiamando il principio per cui, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione l’esistenza di un proprio controcredito verso la massa, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice, ottenendone il rigetto totale o parziale.
Il rito speciale per l’accertamento del passivo trova invece applicazione soltanto nel caso di domanda riconvenzionale, tesa a una pronuncia favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell’importo spettante una volta operata la compensazione. La Corte ha precisato che il controcredito dedotto in compensazione può essere costituito anche dalla pretesa derivante dal pagamento eseguito dal coobbligato in solido con il debitore poi fallito, quando la legge riconosce al solvens la surrogazione legale nel diritto di credito del terzo soddisfatto.
Nel caso di specie, il pagamento delle retribuzioni effettuato dalla società utilizzatrice dopo la dichiarazione di fallimento della somministrante aveva determinato l’automatica surrogazione, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel credito preesistente dei lavoratori verso la società fallita, con la conseguente inapplicabilità del limite previsto dall’art. 56, comma 2, legge fall.
La Corte ha infine escluso che potesse rilevare in senso ostativo l’art. 61, comma 2, legge fall., il quale disciplina il distinto diritto di regresso di cui all’art. 1299 cod. civ., che la norma dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 espressamente fa salvo. Tale diritto, diversamente dalla surrogazione, può essere esercitato nei confronti del condebitore fallito solo a condizione che il pagamento sia integrale, requisito non necessario quando il solvens agisce in via di surrogazione nei limiti del pagamento effettivamente eseguito. Il ricorso è stato pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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