Ottemperanza per la carta docente ai supplenti: il giudicato va eseguito (TAR Molise n. 176 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione a riconoscere il beneficio della carta docente a favore di un docente precario costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Accertato il passaggio in giudicato e la notifica del titolo all’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinarne l’esecuzione, assegnando un termine e nominando fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, restando invece subordinata al positivo riscontro di una mancata collaborazione l’applicazione della penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Una docente precaria, titolare di supplenze per cinque anni scolastici consecutivi, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta docente per gli anni dal 2019/20 al 2023/24, con condanna dell’amministrazione all’accredito della somma di € 2.500,00 oltre accessori. La sentenza aveva recepito l’orientamento della Corte di Cassazione che estende il beneficio ai docenti supplenti con servizio prestato fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.

Nonostante la notifica del titolo e il passaggio in giudicato, l’amministrazione era rimasta inadempiente. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione coattiva della sentenza e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, riscontrando la sussistenza di tutti i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della sentenza risultava attestato dal medesimo Tribunale di Campobasso in data 23.07.2025, mentre la notifica all’amministrazione, munita di attestazione di conformità, era avvenuta il 09.10.2024, circostanza non contestata dalla resistente.

Quanto alla giurisdizione, il Collegio ha richiamato l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., osservando che il giudizio di ottemperanza è previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La natura del titolo, emesso dal giudice ordinario in materia di lavoro, non esclude infatti la competenza del giudice amministrativo a conoscerne l’esecuzione.

Nel merito, la somma richiesta a titolo di sorte capitale è risultata coincidente con quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ha pertanto ordinato all’amministrazione, ancora inadempiente, di dare esecuzione al giudicato nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta docente per gli anni scolastici indicati, con attribuzione della somma complessiva di € 2.500,00 oltre accessori.

Accogliendo la richiesta di parte, il Collegio ha nominato fin d’ora il commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla direzione competente per la materia, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 40 giorni in caso di vana scadenza del termine concesso all’amministrazione.

Il TAR ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo la nomina del commissario sufficiente a fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, con salvezza di una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 850,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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