Terza istanza sostitutiva rende improcedibile il ricorso per carenza di interesse (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 172 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il diniego di un’istanza autorizzativa è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando la parte ricorrente abbia successivamente presentato, davanti alla stessa amministrazione, una nuova e autonoma istanza per la realizzazione di un impianto analogo con identica localizzazione, oggettivamente incompatibile e sostitutiva della precedente. La sopravvenuta carenza d’interesse consegue al comportamento processuale della ricorrente che coltivi la nuova iniziativa progettuale, abbandonando per facta concludentia quella oggetto del giudizio. In tale ipotesi la pronuncia sul merito è preclusa e le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura meramente processuale della decisione.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto la sua istanza di autorizzazione, ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2023, per l’installazione di un impianto di telefonia mobile, nonché il distinto provvedimento di rigetto dell’istanza di esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis e 9 ter della l. n. 241/990. Ha parimenti gravato le disposizioni regolamentari comunali sulla localizzazione degli impianti.
Il diniego si fondava sul rilievo che la nuova istanza risultava identica, nella forma e nella sostanza, a quella già presentata nel 2022 e già definita con provvedimenti definitivi. La vicenda traeva origine da un primo diniego, confermato in primo grado e divenuto definitivo per improcedibilità dell’appello dichiarata dal Consiglio di Stato n. 1299 del 18 febbraio 2025, in un contesto segnato dall’accertata illegittimità della disciplina regolamentare comunale per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2529 del 26 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società, dopo il rigetto della seconda istanza oggetto del giudizio, ha presentato in data 9 luglio 2025 una terza istanza di autorizzazione per il medesimo impianto, caratterizzata da ulteriori e significative modifiche progettuali e documentali, comprensive della relazione tecnica asseverata. Nel frattempo il Consiglio comunale ha adottato un nuovo Regolamento Impianti 2025, con mappa delle localizzazioni e zonizzazione limitativa delle installazioni, avverso il quale la ricorrente ha proposto autonoma impugnativa.
Il Comune ha quindi dichiarato inammissibile la terza istanza, ritenendola domanda reiterata coincidente nella sostanza con le precedenti: anche tale provvedimento è stato oggetto di separata impugnativa, coltivata dalla società e passata in decisione all’udienza odierna.
Il Collegio ha qualificato la terza istanza come inequivocabilmente sostitutiva di quella del 17 febbraio 2025, oggetto del presente giudizio, sia perché oggettivamente incompatibili, sia perché ritenute tali dalle stesse parti. Determinante è risultato il comportamento processuale della ricorrente che, con la memoria depositata il 31 marzo 2026, ha espressamente rimesso al Tribunale la valutazione in ordine al sopravvenuto superamento del provvedimento gravato e alla conseguente improcedibilità del giudizio, precisando di non prestare acquiescenza né di rinunciare alle proprie argomentazioni.
Ha concorso in tal senso la condotta della ricorrente che, proponendo ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità della terza istanza e coltivandone l’impugnativa, ha manifestato l’intenzione di realizzare quest’ultima iniziativa progettuale. La terza istanza è dunque da ritenersi sostitutiva della precedente e il ricorso, proposto per contestare il diniego sulla seconda, è ora carente d’interesse, come già affermato dal T.A.R. F.V.G. n. 58/2023.
In conclusione, anche in ragione della stessa prospettazione attorea, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite in considerazione della natura meramente processuale della decisione.
Nota della Redazione
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