Valutazione tecnica e criteri tabellari: no al sindacato sostitutivo (TAR Emilia-Romagna n. 1366 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica ad essa riconosciuta: il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, salvo che la scelta appaia manifestamente illogica, irrazionale, arbitraria o fondata su un palese travisamento dei fatti. In materia di criteri tabellari, la legge di gara va interpretata secondo il suo tenore letterale e il chiarimento reso dalla Stazione appaltante non può restringerne né modificarne la portata. La nozione di sistema “integrato” o “dedicato” non implica necessariamente che il prodotto possa essere utilizzato solo con un tipo specifico di catetere, essendo sufficiente che il sistema, nel suo complesso, consenta di effettuare le operazioni richieste dalla legge di gara.
Il Fatto
Intercent-ER ha indetto una procedura aperta per la fornitura di sistemi di ablazione a campo pulsato per il trattamento della fibrillazione atriale. All’esito della gara, la ricorrente, quarta classificata, non è stata ammessa all’Accordo Quadro, stipulato con i primi tre operatori economici. La società ha impugnato l’aggiudicazione, contestando l’attribuzione alla controinteressata dei punteggi relativi ai criteri tabellari n. 10, n. 3 e la mancata attribuzione a sé del punteggio per il criterio n. 4, sostenendo che, senza tali errori, si sarebbe collocata in posizione utile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, chiarendo che l’eventuale infondatezza di quest’ultimo determina l’improcedibilità del ricorso incidentale. Ha quindi ricordato il consolidato principio per cui le valutazioni della Commissione giudicatrice sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.
Con riferimento al criterio n. 10, la legge di gara richiedeva la mera dichiarazione di disponibilità a fornire il sistema dedicato e le patch: adempimento compiuto dalla controinteressata. Il Collegio ha precisato che “dedicato” non significa “esclusivo” e che la mera compatibilità del sistema di mappaggio con più cateteri non lo rende non dedicato. Il chiarimento reso dalla Stazione appaltante, poi, deve essere letto in combinato con la domanda posta dall’operatore e non può restringere la legge di gara, né escludere altre forme di navigazione.
Quanto al criterio n. 3, il tenore letterale della disposizione non condizionava l’attribuzione del punteggio alla capacità di assumere forme in fase di trattamento, essendo documentata la capacità del catetere di mutare forma in fase di posizionamento. Il Tribunale ha infine ritenuto ragionevole la valutazione per il criterio n. 4: la ricorrente non disponeva di “multiple configurazioni”, ma poteva solo variare il diametro dell’anello del catetere, ossia mutare le dimensioni della medesima configurazione. Il ricorso principale è stato respinto e quello incidentale dichiarato improcedibile.
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Nota della Redazione
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