Terzo condono in area vincolata: sanabili solo gli interventi di minore rilevanza (TAR Sicilia n. 739 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, richiama integralmente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, e quindi anche il limite ostativo di cui al comma 27, lett. d). In forza di tale disposizione, le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, anche relativi, non sono suscettibili di sanatoria, salvo che ricorrano congiuntamente le condizioni elaborate dalla giurisprudenza amministrativa. Ne deriva che, in area vincolata, sono sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), restando esclusa ogni nuova opera comportante creazione di volume o di superficie. Le previsioni statali che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria costituiscono norme di grande riforma economico-sociale, prevalenti sulla legislazione regionale difforme.
Il Fatto
Il ricorrente presentava al Comune istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 32 della l. n. 326/2003 per due vani in muratura con copertura in c.a. e antistante terrazzo, realizzati in ampliamento di un fabbricato esistente ad uso abitativo, dichiarando l’ultimazione delle opere entro il 31.03.2003. L’intervento ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Con provvedimento del 07.02.2024, la Soprintendenza rigettava la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e ordinava il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, in applicazione della circolare regionale n. 2/2022. Il ricorrente impugnava il diniego e il connesso ordine di rimessione in pristino davanti al TAR Sicilia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato normativo regionale: l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, il quale, al comma 27, lett. d), sancisce l’insanabilità delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli, tra cui quelli paesaggistici. Il rinvio riguarda non solo i termini e le forme della domanda, ma anche i limiti sostanziali entro i quali la sanatoria può essere rilasciata.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in area vincolata, la sanatoria è ammessa solo se sussistono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Nel caso di specie difetta quanto meno il requisito della minore rilevanza.
Il passaggio centrale è la decisione della Corte costituzionale n. 252 del 19 dicembre 2022, che ha dichiarato illegittima la norma interpretativa regionale del 2021 sul terzo condono in area vincolata. Il giudice delle leggi ha chiarito che l’applicabilità del condono in presenza di vincoli relativi non rientra tra le possibili varianti di senso del testo originario e che le previsioni statali sul perimetro massimo dei fenomeni condonabili sono norme di grande riforma economico-sociale. Da ciò discende il superamento del precedente parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli non assoluti.
Il Collegio osserva che l’intervento in esame ha comportato un aumento di volumetria e di superficie utile, circostanza riconosciuta dallo stesso ricorrente, così ponendosi fuori dall’ambito delle opere di minore rilevanza; le opere risultano inoltre realizzate dopo l’imposizione del vincolo. A nulla rileva la distinzione tra volume tecnico e volume edilizio o tra volumi interrati e fuori terra, poiché in ambito paesaggistico ogni nuova edificazione comportante creazione di volume è preclusa alla sanatoria.
La Corte respinge anche i profili partecipativi e di affidamento. Poiché la determinazione in materia di sanatoria è vincolata, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto è irrilevante. Quanto al dedotto silenzio assenso, l’art. 17, comma 6, della l.r. n. 4/2003 opera solo per le istanze del primo e secondo condono, mentre l’art. 32, comma 43, del d.l. n. 269/2003 qualifica il silenzio dell’amministrazione come silenzio rifiuto per le opere vincolate, conservando l’amministrazione il potere di provvedere. Il ricorso è quindi infondato e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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