Escluso il silenzio-assenso per il condono edilizio in aree vincolate (TAR Puglia, Sez. I, n. 29 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decorso del termine di ventiquattro mesi per la conclusione del procedimento di condono edilizio non determina la formazione del silenzio-assenso quando l’area interessata sia gravata da vincoli che, per legge, richiedono il parere espresso e vincolante delle Autorità preposte, quali il vincolo idrogeologico, la tutela paesaggistica e l’appartenenza a un’area naturale protetta. In tali ipotesi, la sanatoria tacita è categoricamente esclusa e non può radicarsi alcun affidamento tutelabile. Il versamento delle somme e il rilascio di attestazioni di conformità urbanistica non hanno carattere risolutivo, non potendo supplire alla mancanza dei presupposti sostanziali di legittimità del condono, né l’eccesso di potere per difetto di istruttoria può configurarsi quando il diniego motivi il contrasto con gli strumenti di tutela sovraordinati e l’assenza dei pareri obbligatori.

Il Fatto

Il proprietario di aree edificabili impugnava il diniego di permesso di costruire in sanatoria emesso dal Comune, deducendo l’intervenuto silenzio-assenso per il decorso del termine perentorio di ventiquattro mesi e la mancata valutazione della compatibilità idrogeologica e urbanistica. L’Amministrazione resisteva, evidenziando la sussistenza di plurimi vincoli gravanti sull’area e l’assenza dei pareri obbligatori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto la tesi del ricorrente fondata sulla formazione del silenzio-assenso, richiamando il consolidato orientamento per cui il meccanismo non opera in presenza di vincoli che esigono un parere espresso delle Autorità competenti. Nel caso di specie, l’area era gravata dal vincolo idrogeologico ex r.d. n. 3267/1927, dalla tutela paesaggistica ex d.lgs. n. 42/2004 e dall’appartenenza al Parco Nazionale del Gargano, con conseguente necessità di acquisire pareri favorevoli e vincolanti, mai rilasciati.

La Corte ha altresì chiarito che le attestazioni di conformità urbanistica rilasciate nel 2006 non certificavano la conformità delle opere, ma solo l’avvenuta presentazione della domanda, e che i versamenti effettuati costituivano un mero adempimento finanziario, privo di effetti sul piano della legittimità sostanziale della sanatoria. Il presunto sinallagma tra pagamento e rilascio del titolo è stato quindi ritenuto infondato.

Quanto alla dedotta insussistenza della pericolosità idrogeologica, il Tribunale ha affermato che la valutazione è riservata all’Autorità di Bacino, la cui relazione tecnica di parte non può sostituire il parere dell’Ente competente. Ha infine escluso il vizio di difetto di istruttoria, poiché il diniego motivava compiutamente il contrasto con il PUG e con gli strumenti di tutela sovraordinati, in applicazione dell’art. 32, comma 27, lettera d), l. n. 326/2003. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *