Comunicazione edilizia libera non è titolo abilitativo per aste agrivoltaiche (TAR Lazio n. 9249 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di inizio lavori per interventi in attività edilizia libera, come la CEL facoltativa di cui all’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, costituisce un mero adempimento amministrativo e non un titolo abilitativo. Non può pertanto giustificare l’esclusione da una procedura incentivante la circostanza che tale comunicazione sia stata presentata dal proprietario del terreno, mandante di una costituenda ATI, e non dal soggetto produttore mandatario. Per gli impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola, la realizzazione è subordinata alla sola disponibilità della superficie e non all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L’esclusione disposta facendo leva sulla mancata intestazione di un titolo autorizzativo, in realtà non dovuto, è illegittima per travisamento del quadro normativo.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria di una costituenda ATI con un imprenditore agricolo proprietario dei terreni, aveva presentato domanda di ammissione agli incentivi per lo sviluppo dell’agrovoltaico, nell’ambito del PNRR, per un impianto di potenza inferiore a 5 MW. Il progetto, ricadente in regime di attività edilizia libera, era stato preceduto dall’invio al Comune di una comunicazione di edilizia libera (CEL), effettuata dal mandante in qualità di proprietario del suolo.
Il GSE, tuttavia, aveva avviato un contraddittorio procedimentale e, all’esito, aveva disposto l’esclusione della domanda, ritenendo che il titolo autorizzativo non fosse intestato al soggetto produttore mandatario dell’ATI. La società aveva quindi impugnato il provvedimento di esclusione e le conseguenti graduatorie.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rigettato il primo motivo di ricorso, relativo all’omissione del preavviso di rigetto, rilevando che il contraddittorio procedimentale era stato comunque attivato dal Gestore con una richiesta di chiarimenti, alla quale la società aveva fornito riscontro. La censura sulla carenza di tutela difensiva è risultata, nella sostanza, infondata.
La seconda censura è stata invece accolta nella parte in cui contestava l’illegittimità dell’esclusione. Il Collegio ha osservato che il progetto, essendo di potenza inferiore a 5 MW e idoneo a garantire la continuità dell’attività agricola, rientra tra quelli realizzabili in attività libera ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 190/2024, senza necessità di alcun titolo autorizzativo o abilitativo.
In tale contesto, la CEL facoltativa inviata al Comune non integra un titolo, ma è una mera comunicazione finalizzata ai controlli. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la comunicazione di inizio lavori non può essere qualificata come titolo edilizio, trattandosi di un adempimento la cui omissione non compromette la legittimità delle opere.
Il TAR ha quindi ritenuto non dirimente che la comunicazione fosse stata effettuata dal mandante e proprietario, né ha condiviso l’argomento del GSE sulla mancata disponibilità operativa del bene, rilevando che il provvedimento impugnato non aveva mai dedotto tale carenza. L’annullamento consegue alla pregiudizialità logica che discende dall’assenza di un titolo da intestare. Assorbita è rimasta la questione delle regole operative sulle ATI.
Il ricorso è stato accolto in parte. Il GSE è stato condannato a provvedere nuovamente sulla domanda. Le spese di lite sono state poste a carico del Gestore, compensate nei confronti del Ministero.
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Nota della Redazione
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