Terzo condono in area vincolata: sanatoria preclusa anche per vincoli relativi (TAR Sicilia n. 1872 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio in Sicilia, il richiamo operato dall’art. 24 della L.R. n. 15/2004 all’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, investe l’intera disciplina statale e dunque anche il limite dell’art. 32, comma 27, lett. d): le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico sono insanabili pure in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. Le previsioni statali che individuano le tipologie di opere non condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale e prevalgono sulla normativa regionale di recepimento del primo condono. Ne segue che, in assenza dei presupposti di sanabilità, il parere della Soprintendenza assume carattere vincolato e non residua alcuno spazio di valutazione discrezionale. Il decorso del tempo e la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità non generano alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza ha espresso avviso contrario alla richiesta di sanatoria presentata nel 2004 ai sensi dell’art. 32 legge n. 326/2003 e dell’art. 23 L.R. n. 37/1985, ordinando contestualmente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Le opere, eseguite nel 1994 su un immobile dell’isola, consistevano nel rifacimento di due bagni, un cucinino e due camere e nella edificazione di un piano soppalcato, per una superficie da condonare di mq 72,50, ricondotte dal ricorrente stesso alla tipologia 1 dell’Allegato 1.
Il ricorrente ha dedotto la formazione del silenzio assenso sul parere ai sensi dell’art. 17-bis legge n. 241/1990, la violazione delle garanzie procedimentali ex art. 10-bis, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto alle istanze definite in base alla previgente circolare assessoriale. L’istanza cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal quadro normativo regionale e statale. L’art. 24 della L.R. n. 15/2004 richiama l’art. 32 d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, con i relativi limiti. La Corte costituzionale n. 252/2022, dichiarando illegittimo l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 19/2021, ha chiarito che il divieto di condono in area vincolata opera anche per i vincoli relativi e che le relative previsioni statali sono norme di grande riforma economico-sociale. Su questa base il Dipartimento regionale ha emanato la circolare n. 2/2022, richiamata nel provvedimento impugnato.
Nel merito, il sedime era già gravato da vincolo paesaggistico all’epoca dell’intervento, in forza dei decreti del 1966 e del 1979 richiamati nello stesso Piano Paesistico Territoriale delle Eolie. Le opere non rientrano tra quelle di minore rilevanza di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1, essendo pacificamente riconducibili alla tipologia 1: la creazione di nuova volumetria in area vincolata preclude la sanatoria. Il Tribunale ribadisce che in ambito paesaggistico è irrilevante la distinzione tra volumi tecnici e interrati e che la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico.
Il difetto di motivazione non sussiste: il parere è motivato per relationem mediante indicazione degli estremi della circolare n. 2/2022, secondo il costante indirizzo richiamato. Né la risalenza dei fatti impone una motivazione rafforzata, poiché il tempo non consolida alcun affidamento su un bene insuscettibile di sanatoria e la declaratoria di incostituzionalità opera con effetti ex tunc.
Poiché la preclusione è assoluta, il parere è vincolato e la censura di disparità di trattamento resta infondata, difettando l’esercizio di poteri discrezionali e dovendo il raffronto essere operato alla stregua del principio tempus regit actum. Per le stesse ragioni è superflua la comunicazione del preavviso di diniego. Quanto all’art. 17-bis, il rapporto amministrativo è di carattere verticale, tra privato e Soprintendenza, e il procedimento di condono speciale contempla il silenzio-rifiuto: nessun silenzio assenso può maturare. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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