Inscindibilità abusi edilizi e improcedibilità per mancata impugnazione ordine demolizione (TAR Sicilia n. 1878 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi le opere devono essere valutate in modo complessivo e unitario, non atomistico, dovendosi tener conto dell’immobile nella sua interezza, perché il frazionamento dei singoli interventi preclude la considerazione dell’impatto prodotto sull’assetto territoriale. Ne consegue che, ove le nuove opere si innestino in modo inscindibile, sul piano tecnico-strutturale e giuridico, su un edificio già colpito da un ordine di demolizione divenuto inoppugnabile, il ricorso avverso il successivo provvedimento repressivo è improcedibile per difetto di interesse. L’ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza n. 2 dell’11.01.2024, notificata il 12.02.2024, con cui il Comune di Palagonia aveva ingiunto la demolizione di muri perimetrali e di tamponamento e del tetto di copertura a falde in cemento armato, realizzati senza titolo su un immobile di sua proprietà. Sosteneva, in particolare, che la copertura non necessitasse di autorizzazione, assolvendo alla sola funzione di protezione dell’edificio sottostante mediante creazione di un’intercapedine priva di autonomia funzionale, e che le opere rientrassero nell’edilizia libera.

Deduceva inoltre la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune eccepiva l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del precedente ordine di demolizione del 22 settembre 1997, relativo alle opere strutturali del medesimo edificio, e ne chiedeva comunque il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare. Le nuove opere richiamate nel provvedimento impugnato costituiscono un’ulteriore aggiunta su un edificio già esistente, di cui era stata ordinata la demolizione per difetto del titolo autorizzativo a monte. Da qui la necessità di una considerazione unitaria dei manufatti e degli abusi compiuti nella complessiva edificazione.

Poiché la prima ordinanza di demolizione non è stata impugnata, il ricorso è improcedibile. Le opere oggetto del nuovo provvedimento — in particolare la copertura del tetto — si innestano e si integrano in modo inscindibile, sul piano tecnico-strutturale e nella complessiva considerazione giuridica, con quelle già colpite da provvedimento inoppugnabile. Manca, dunque, un interesse autonomo all’impugnazione.

Anche a prescindere dall’eccezione di rito, il ricorso presenta significativa genericità: si incentra quasi esclusivamente sulla legittimità della copertura, trascurando gli altri manufatti e articolando in modo incompiuto le censure. La documentazione fotografica allegata è insufficiente a sostenere la domanda.

Nel merito le censure sono comunque infondate. La valutazione complessiva esclude che l’abuso possa ritenersi minore: è inammissibile una valutazione atomistica degli interventi, come affermato dal Cons. Stato n. 2321 del 2024 e dal Cons. Stato n. 8032 del 2024. La considerazione unitaria evidenzia un rilevante impatto urbanistico, con creazione di superfici e volumi utili; in ogni caso, anche isolando gli interventi, sarebbe stato necessario un permesso di costruire.

Quanto alla partecipazione procedimentale, l’ordine di demolizione deriva da meri accertamenti tecnici ed è atto vincolato: non richiede la preventiva comunicazione di avvio, come ribadito dal Cons. Stato n. 540 del 2020, nonché dal Cons. Stato n. 6955 del 2018, dal Cons. Stato n. 1552 del 2021 e dal C.G.A.R.S. n. 135 del 2021. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile e, nel merito, rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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