Trasferimento per ricongiungimento del militare e prevalenza delle esigenze operative (Cons. Stato n. 1112 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’istanza di trasferimento per ricongiungimento familiare del militare non è illegittimo per il solo fatto di comprimere interessi di rango costituzionale. Nel bilanciamento tra unità familiare ed esigenze organizzative, l’interesse alla difesa della Patria e alla sicurezza nazionale prevale, non potendo essere considerato assoluto il diritto al ricongiungimento. L’Amministrazione deve tuttavia condurre un’istruttoria adeguata e un esame congiunto delle istanze dei coniugi, secondo i criteri dell’art. 2209-sexies c.o.m.. Il vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento rileva solo se il deducente allega elementi concreti idonei a revocare in dubbio l’attendibilità del contenuto sostanziale del provvedimento. Il termine per la conclusione del procedimento ha natura ordinatoria, salva espressa previsione contraria, e non è configurabile il silenzio-assenso nelle materie escluse dall’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Un militare, in servizio presso un reggimento alpino, chiede il trasferimento per ricongiungimento familiare nella sede di residenza, dove vive il coniuge, anch’esso appartenente alle forze dell’ordine, e dove il nucleo si è ampliato con la nascita di un secondo figlio. L’Amministrazione della difesa, dopo un primo diniego annullato dal giudice amministrativo per violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, rinnova la valutazione e respinge nuovamente l’istanza, rilevando l’assenza nelle sedi richieste di una posizione organica coerente con il ruolo e l’incarico formalmente assegnato.

Il TAR Friuli Venezia Giulia respinge il ricorso. Il militare appella, lamentando la violazione delle garanzie partecipative e delle norme a tutela della famiglia, l’eccesso di potere e la violazione dei termini procedimentali. La Sezione, respinta l’istanza cautelare, giunge alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura sulle garanzie partecipative. Richiamato l’art. 1028, comma 1, d.P.R. n. 90/2010, ne chiarisce la portata: la norma colpisce una violazione formale che assume valenza sostanziale solo se il destinatario alleghi elementi fattuali idonei a introdurre un serio principio di prova circa la possibilità di un esito diverso. Il principio è speculare all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Nel caso concreto l’Amministrazione ha acquisito le osservazioni del militare, garantendo piena partecipazione; un’eventuale audizione personale avrebbe comportato solo un inutile aggravio procedimentale, non imponendo l’art. 1030 d.P.R. n. 90/2010 alcun obbligo in tal senso.

Quanto alla tutela della famiglia, la Corte richiama l’art. 2209-sexies c.o.m. e la Direttiva dello Stato maggiore Difesa del 2017, che subordinano le misure di ricongiungimento all’esistenza di una posizione organica coerente con grado, ruolo e specialità. In questa cornice il Collegio afferma che l’interesse all’unità familiare non è assoluto e recede di fronte alle necessità operative, non potendosi pregiudicare la funzionalità dei servizi per soddisfare l’interesse del singolo dipendente. Il provvedimento risulta adeguatamente motivato e frutto di esame congiunto delle istanze dei coniugi, con collaborazione effettiva dell’Amministrazione, comprovata dai trasferimenti già concessi e dalla possibilità di ricongiungimento presso altra sede.

È respinta anche la doglianza sull’affidamento fondato su generiche rassicurazioni verbali: il diniego originario costituiva atto dovuto in base alla normativa allora vigente, e appare contraddittorio invocare assicurazioni non provate come base di scelte di vita irreversibili.

La censura sui termini procedimentali è infondata: secondo consolidata giurisprudenza richiamata dal Collegio, i termini hanno natura ordinatoria, salva espressa previsione contraria, e non è configurabile il silenzio-assenso per la materia della difesa nazionale e per l’ampia discrezionalità che connota il potere. Infine, sulla qualificazione dell’incarico, la Corte ribadisce che rileva la posizione attribuita con atti formali e non i compiti svolti di fatto: l’incarico formale resta quello di operatore, risultando la diversa mansione svolta solo in via transitoria. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *