Terzo condono edilizio, silenzio-assenso solo con istanza completa e parere sul vincolo (Cons. Stato n. 6423 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte delle istanze relative al c.d. terzo condono edilizio, il silenzio-assenso non si forma in modo automatico. È a tal fine necessaria la completezza documentale, il versamento delle somme dovute e il parere, anche tardivo, dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. L’inesattezza o la dolosa infedeltà della domanda su elementi determinanti impedisce la formazione del titolo tacito. Il rigetto dell’istanza opposto all’attuale proprietario non è illegittimo per il solo fatto che egli non abbia concorso alla realizzazione dell’abuso: la buona fede dell’acquirente non fonda la sanatoria.
Il Fatto
Un complesso immobiliare di Roma, composto da più fabbricati e numerose unità abitative, era stato acquistato da una società nel 2006 e poi assegnato ai soci. L’attuale proprietario di alcune unità, insieme a un comproprietario, aveva presentato nel 2004 istanza di condono per frazionamento e cambio di destinazione d’uso, con pagamento di oblazione e oneri.
Con nota del 2017 il Comune aveva comunicato il preavviso di rigetto, contestando la mancata ultimazione delle opere alla data del 31 marzo 2003. Seguiva il diniego del 2018. Il T.a.r. Lazio respingeva il ricorso, escludendo la formazione del silenzio-assenso per la presenza di un vincolo paesaggistico e archeologico e per il difetto di prova sulla data di ultimazione. Gli interessati appellano.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama il consolidato orientamento secondo cui, davanti alle istanze di terzo condono, il silenzio-assenso non si forma automaticamente. Occorrono completezza documentale, versamento delle somme e parere, anche tardivo, dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Nel caso di specie la documentazione era incompleta e presentava elementi univoci di inesattezza e dolosa infedeltà su aspetti determinanti, confermati dalla verificazione disposta in primo grado.
Quanto alla mancata ultimazione al 31 marzo 2003, il Collegio osserva che il provvedimento comunale è plurimotivato e non si fonda unicamente sull’alterazione della documentazione catastale. Gli elementi addotti dal Comune presentano un elevato grado di indiziarietà. Le valutazioni sul punto, confermate dal primo giudice, sono adeguatamente apprezzate e non opera la pretesa pregiudiziale penale.
La Corte ricorda che l’onere della prova sulla data di realizzazione del manufatto grava su chi lo ha commesso o sul proprietario. Questi non può limitarsi ad allegazioni documentali per trasferire l’onere sull’Amministrazione. Le difese degli appellanti non trovano riscontro: l’esistenza di pilastri, il contenuto delle DIA e l’atto notarile non dimostrano la preesistenza. Al contrario, l’immobile non era individuabile nelle foto aeree dell’aprile 2003.
Infondata è anche la dedotta violazione del giudicato. Gli obblighi conformativi scaturenti dalla sentenza del T.a.r. Lazio n. 2137/2017 si limitavano a un obbligo a riprovvedere. Il Comune ha rispettato i vincoli: ha proceduto a una integrale rivalutazione, ha comunicato l’avvio del procedimento, ha valutato la posizione del proprietario non colpevole e ha provveduto in modo espresso sulle istanze di condono.
Il Collegio ribadisce infine che l’ordine di demolizione può essere emanato nei confronti del proprietario anche se non responsabile dell’abuso, perché gli abusi edilizi sono illeciti permanenti a carattere ripristinatorio. Il medesimo criterio vale per il rigetto dell’istanza di condono. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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