Ottemperanza al giudicato sul pagamento della retribuzione professionale docenti (TAR Sicilia n. 1758 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro sia passata in giudicato e siano decorsi gli adempimenti cui l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 subordina la proponibilità delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Accertato l’inadempimento, il TAR ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, in vista dell’eventuale ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega. All’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consegue la condanna dell’amministrazione soccombente alla penalità di mora, commisurata agli interessi legali, con decorrenza dalla notifica della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di una somma a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L’amministrazione non avrebbe dato attuazione al provvedimento. Il ricorrente ha chiesto, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.

Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda. La sentenza posta a base dell’azione è passata in giudicato, come attestato in atti. Sono inoltre espletati gli adempimenti che il legislatore richiede per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.

La sentenza è stata notificata presso la sede dell’amministrazione resistente e il ricorso in ottemperanza è stato notificato successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La domanda è stata pertanto accolta. Il TAR ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al provvedimento attraverso il pagamento delle somme indicate, con gli accessori computati ai sensi di legge, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, il quale dovrà attivarsi dietro apposita istanza di parte qualora, alla scadenza del termine, l’amministrazione non abbia ancora adempiuto, adottando ogni misura idonea al pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Per l’incarico non è previsto ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001.

È stata accolta anche la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, con dies a quo nel giorno della notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente e dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del commissario. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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