Sospensione cautelare della decadenza dalla rivendita di generi di monopolio per revoca della concessione del lotto (TAR Sardegna n. 8 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare, la decadenza dalla gestione di una rivendita di generi di monopolio disposta in conseguenza della revoca della concessione della ricevitoria del lotto presenta margini di illegittimità che richiedono approfondimento in sede di merito, non potendosi ritenere automaticamente vincolato l’effetto decadenziale. La sospensione dell’efficacia del provvedimento è giustificata dal periculum in mora rappresentato dall’impossibilità di svolgere l’attività di rivendita durante il giudizio, che prevale sull’interesse pubblico di minore intensità alla immediata esecuzione dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una rivendita di generi di monopolio, ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la decadenza dalla gestione della rivendita, l’incameramento di una somma pari al 15% del deposito cauzionale e la chiusura dell’attività. Il provvedimento traeva origine dalla precedente revoca della concessione della ricevitoria del lotto, ricompresa nella medesima attività commerciale.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per l’automatismo tra la revoca della concessione del lotto e la decadenza dalla rivendita, per il difetto di motivazione e istruttoria specifica sulla rivendita, per la violazione del principio di proporzionalità e per la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Con decreto presidenziale era stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche limitatamente alla decadenza e chiusura, mentre l’ADM si era costituita chiedendo il rigetto dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, sussistano i presupposti per disporre la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
La questione giuridica di fondo, relativa alla natura vincolata ed automatica della decadenza dalla rivendita di generi di monopolio in caso di revoca della concessione della ricevitoria del lotto, è stata ritenuta meritevole di approfondimento nella sede di merito, non potendosi escludere profili di illegittimità dell’operato dell’Amministrazione.
Il Collegio ha inoltre rilevato la sussistenza del periculum in mora, decisivo anche in rapporto all’interesse pubblico di minore intensità: l’esecuzione del provvedimento determinerebbe l’impossibilità di svolgere l’attività di rivendita dei tabacchi nelle more della decisione di merito, con conseguenze irreversibili per la posizione del ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata accolta e l’efficacia del provvedimento impugnato è stata sospesa, con compensazione delle spese della fase e fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito.
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Nota della Redazione
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