Sospensione delle SCIA di agibilità illegittima se priva di termine finale (TAR Campania n. 8453 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere della pubblica amministrazione di sospendere gli effetti di un provvedimento amministrativo, desumibile dall’art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990 e disciplinato dall’art. 21-quater della medesima legge, è subordinato al rispetto di requisiti imprescindibili, tra cui la natura cautelare e la durata temporanea. La sospensione delle SCIA di agibilità che non indichi un termine finale è illegittima, perché si traduce in una sospensione sine die contrastante con la funzione attributiva del potere e lesiva della certezza della posizione giuridica del privato. L’amministrazione non può inoltre sottrarsi al doveroso esercizio della propria valutazione rimettendo l’esito del procedimento all’accertamento disposto dal P.M. in sede penale.
Il Fatto
Una società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ha sospeso, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, le SCIA di agibilità presentate in data 29 novembre 2024, prot. nn. 11352, 11353, 11354, 11355 e 11356. La sospensione è stata motivata con la necessità di approfondire le risultanze di un sopralluogo eseguito nell’ambito di un procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari.
La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina di settore, il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà e la violazione del principio di proporzionalità, lamentando in particolare che il provvedimento cautelare non prevedesse un termine certo di durata e rimettesse ogni valutazione all’esito dell’accertamento penale. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito. Il collegio ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 1338 del 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato per le assorbenti ragioni già evidenziate in sede cautelare. Il provvedimento impugnato è illegittimo nella misura in cui dispone la sospensione delle SCIA di agibilità senza fissare alcun termine alla sospensione stessa.
Il collegio muove dal riconoscimento in capo alla pubblica amministrazione di un generale potere di sospensione degli effetti di un atto amministrativo, desumibile dall’art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990 e poi espressamente disciplinato dall’art. 21-quater della medesima legge.
Tale potere è però subordinato a requisiti imprescindibili, tra i quali figurano in primis la natura cautelare e la durata temporanea: sul punto il Tribunale richiama Cons. Stato, sent. n. 3276 del 2013 e n. 2499 del 2015.
La necessità di fissare un termine per la sospensione è strumentale all’esigenza di salvaguardia della certezza della posizione giuridica delle parti. Occorre scongiurare il rischio di una sospensione sine die, considerata illegittima dalla giurisprudenza prevalente in quanto contrastante con la finalità attributiva di tale potere, come affermato da Cons. Stato, sent. n. 905 del 2011 e n. 904 del 2008, nonché da TAR Napoli, sent. n. 450 del 2017.
Il provvedimento del Comune, richiamando il sopralluogo effettuato presso la Procura della Repubblica e la necessità di un approfondito esame delle risultanze dell’ispezione, ha sospeso le segnalazioni certificate di agibilità senza indicare alcun termine. Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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