Terzo condono e vincoli relativi: sanatoria preclusa dal vincolo anteriore (TAR Sicilia n. 2248 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, preclude la sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico imposto prima della loro esecuzione, anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta. La preclusione opera a fronte di un’attività amministrativa di tipo vincolato, sicché non è configurabile alcun apprezzamento discrezionale dell’amministrazione né, di riflesso, un vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento. La motivazione per relationem del diniego è legittima quando indichi gli estremi degli atti richiamati, resi disponibili su richiesta dell’interessato, mentre la mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere rileva solo ai fini della tempestività dell’impugnazione e non della validità dell’atto.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di un immobile sito nel Comune di Lipari, presentavano in data 2 aprile 2004 istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per lavori eseguiti prima del 31 marzo 2003, consistenti nella realizzazione di muratura portante all’interno di una struttura precaria preesistente. L’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico, per cui veniva richiesto il parere alla Soprintendenza competente.

Con nota del 23 febbraio 2023 la Soprintendenza esprimeva parere contrario al mantenimento delle opere. Il Comune di Lipari, su quel presupposto, rigettava poi in via definitiva l’istanza di condono con provvedimento del 17 aprile 2023, notificato nel febbraio 2024. I ricorrenti impugnavano entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, proponendo motivi aggiunti avverso il diniego comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure rivolte al parere della Soprintendenza e al diniego comunale, respingendole integralmente. Quanto al profilo della notifica del parere al solo tecnico, il Tribunale rileva che i ricorrenti avevano eletto domicilio presso il proprio tecnico, e che in ogni caso la notifica ha raggiunto lo scopo, essendo stato il provvedimento tempestivamente impugnato.

La motivazione per relationem è ritenuta ammissibile ex art. 3, comma 3, legge n. 241/1990: è sufficiente l’indicazione degli estremi dell’atto richiamato, purché lo stesso sia reperibile tramite accesso agli atti. Il rinvio alla circolare assessoriale n. 2/2022 è dunque idoneo a sorreggere l’atto. Parimenti infondata è la censura di omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non ravvisandosi, alla luce del carattere vincolato del provvedimento, un contenuto dispositivo diverso da quello adottato.

Il nucleo della decisione riguarda i limiti di sanabilità. Richiamando il Cons. Stato e la Corte cost. n. 252/2022, il Tribunale ribadisce che l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi, e che la legge reg. Sicilia n. 15/2004, richiamando integralmente la disciplina statale, ne recepisce i limiti. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale interpretativa ha escluso ogni margine discrezionale in capo all’amministrazione.

Nel caso concreto, il vincolo sull’arcipelago eoliano risulta apposto sin dal 1966 e confermato dal piano paesistico del 2001, dunque anteriore all’esecuzione delle opere, descritte come opere di minore rilevanza ma comunque insuscettibili di condono. Il TAR esclude inoltre ogni disparità di trattamento, trattandosi di attività vincolata, e ritiene irrilevante la nuova istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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