Incameramento della cauzione e proporzionalità della sanzione prefettizia (TAR Campania n. 243 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della licenza di vigilanza privata è subordinato alla prestazione di una cauzione, che garantisce l’osservanza delle obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio e delle condizioni imposte dalla licenza. Il Prefetto dispone, con decreto, l’incameramento totale o parziale della cauzione in caso di inosservanza, compreso l’esercizio di attività diverse da quelle abilitate, come le attività di controllo del territorio riservate alle Forze di Polizia. Il sindacato del giudice amministrativo sulla quantificazione della somma incamerata è limitato ai casi di irragionevolezza e di difetto di motivazione: la Prefettura deve modulare la sanzione in senso meno afflittivo quando la condotta sia in parte derivata da decisioni illegittime dell’amministrazione committente. (TAR Campania n. 243/2026)

Il Fatto

La società ricorrente, istituto di vigilanza privata titolare di licenza prefettizia, stipulava con il Comune un contratto per un servizio ispettivo a ronda su immobili comunali, in un periodo di incremento dei furti nel territorio. A seguito di controlli e della segnalazione della Questura, la Prefettura contestava alla società sia lo svolgimento di un’attività di controllo del territorio riservata alle Forze di Polizia, sia la difformità tra i turni programmati e l’effettivo impiego di una guardia particolare giurata in due giornate.

Esaurito il contraddittorio procedimentale, la Prefettura disponeva l’incameramento parziale della cauzione per € 75.000,00, a fronte di una cauzione versata di € 200.000,00 e di un contratto di valore pari a circa € 4.098,00 mensili. La società impugnava il decreto davanti al TAR Campania, deducendo la violazione del contraddittorio, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, muovendo dall’art. 256-bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., che riserva agli artt. 133 e 134 della legge le sole attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili finalizzate alla legittima autotutela dei diritti patrimoniali, senza implicare l’esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di compiti riservati agli organi di polizia. Richiama altresì l’art. 137 del T.U.L.P.S., che rimette al Prefetto la scelta sull’incameramento della cauzione in caso di inosservanza delle obbligazioni incombenti sul titolare della licenza.

Su questa base, il TAR esclude che la determinazione prefettizia sia illogica. La società stessa aveva ammesso di aver svolto il servizio ispettivo “a ronda” al fine di controllare e tutelare singoli immobili in un periodo di incremento dei furti presso le abitazioni. Lo scopo perseguito fin dal contratto originario era quindi quello di rafforzare la sicurezza sul territorio, funzione pacificamente rientrante nella pubblica sicurezza. Inoltre, nell’elenco dei trentasei immobili introdotto dal contratto integrativo comparivano beni per i quali la vigilanza non poteva che spettare alle Forze di Polizia, e le strutture destinatarie della vigilanza non erano neppure a conoscenza dell’operazione negoziale.

Il Collegio disattende anche la doglianza sul difetto di contraddittorio. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 opera nei soli procedimenti ad istanza di parte, mentre nel caso di specie la posizione della ricorrente è di interesse oppositivo rispetto a un provvedimento punitivo adottato d’ufficio. Il contraddittorio è stato comunque instaurato: la società ha presentato osservazioni e l’acquisizione del successivo rapporto informativo della Questura ha semmai dimostrato la diligenza dell’amministrazione, che ha inteso confermare i presupposti della misura.

Il quarto motivo è invece accolto. Pur non esistendo parametri di commisurazione predefiniti, e pur essendo la misura della cauzione sindacabile solo se irragionevole, il TAR rileva che la Prefettura avrebbe dovuto considerare come la condotta contestata derivasse in parte da decisioni illegittime dell’amministrazione comunale, che aveva predisposto un contratto avente ad oggetto prestazioni riservate alle Forze di Polizia. Su tale premessa, l’Autorità avrebbe dovuto motivare adeguatamente il quantum incamerato, potendo modularlo in senso meno afflittivo.

Il ricorso è quindi accolto limitatamente alla quantificazione della cauzione, sul quale la Prefettura è tenuta a rideterminarsi ai fini conformativi, e rigettato per il resto. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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