Silenzio del Comune sull’istanza di riclassificazione per decadenza del vincolo espropriativo (TAR Sicilia n. 2270 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione a sede stradale impressa dal P.R.G. a una porzione determinata di territorio integra un vincolo preordinato all’esproprio, non un vincolo conformativo, poiché localizza la futura opera pubblica e non disciplina in modo omogeneo una zona per le sue caratteristiche intrinseche. Ne deriva che il vincolo è soggetto alla decadenza quinquennale prevista dall’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, ove non intervenga la dichiarazione di pubblica utilità nel termine. Decaduto il vincolo, sorge in capo al Comune l’obbligo di provvedere sull’istanza di riclassificazione urbanistica delle aree, non essendo l’amministrazione titolare di una mera facoltà. Il silenzio-inadempimento serbato su tale istanza è pertanto illegittimo, con conseguente condanna dell’ente a concludere il procedimento con provvedimento espresso.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di lotti di terreno e fabbricati nel territorio comunale, ha rappresentato che il P.R.G. approvato nel 1969 aveva destinato le particelle in parte a sede stradale e in parte a zona con vincolo assoluto. A suo avviso tali vincoli, di natura espropriativa, erano decaduti, non essendo seguita alcuna dichiarazione di pubblica utilità né l’avvio della realizzazione delle opere entro il quinquennio. Le aree sarebbero dunque qualificabili come zone bianche, prive di regolamentazione urbanistica, con conseguente diritto a chiederne la riqualificazione.

Presentata in data 13 marzo 2026 l’istanza di riclassificazione urbanistica, il Comune non ha dato alcun riscontro. Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario in caso di inutile decorso del termine. Il Comune, costituitosi, ha eccepito la natura conformativa dei vincoli e l’insussistenza di un obbligo di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso. L’azione contro il silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., presuppone un inadempimento dell’obbligo di provvedere, configurabile anche in base a principi generali e al dovere di correttezza e buona amministrazione.

Sul piano sostanziale, il giudice ricorda che l’obbligo di provvedere presuppone che l’area sia effettivamente priva di destinazione urbanistica. Quando una disciplina sia già stata attribuita, occorre verificare la natura del vincolo, perché solo quello espropriativo è soggetto a decadenza ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, con conseguente obbligo di nuova ritipizzazione.

Il Collegio richiama la distinzione consolidata tra vincoli conformativi, che zonizzano il territorio incidendo su una generalità di beni e su una pluralità indifferenziata di soggetti, e vincoli espropriativi, che riservano alla mano pubblica l’edificazione su una specifica area o svuotano di contenuto il diritto di proprietà. Nel caso della sede stradale, la previsione del P.R.G. individua la porzione determinata di territorio su cui realizzare l’infrastruttura e localizza l’opera, imprimendo un’inedificabilità assoluta.

Il giudice dichiara di non condividere l’orientamento opposto, che distingue tra destinazioni a sede stradale del P.R.G. e quelle dei piani particolareggiati, ritenendolo superato da pronunce recenti. Le previsioni relative alla rete viaria comportano l’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio, essendo finalizzate a opere pubbliche, comportando l’inedificabilità, gravando su beni determinati e potendo mantenersi sine die senza indennizzo. Il richiamo è alla Corte cost. n. 179/1999 e alle sentenze n. 6/1966 e n. 55/1968.

Da ciò deriva l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza, per intervenuta decadenza almeno parziale dei vincoli. In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione, l’obbligo di pronunciarsi sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale lo impongano, in ossequio all’art. 97 Cost., non essendo rimessa all’autorità una mera facoltà ma una potestà vincolata. Il ricorso è accolto e il Comune è condannato a provvedere entro 120 giorni, con nomina del commissario in caso di inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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