Annullata la delibera regionale che imponeva al MMG di recepire prescrizioni altrui (TAR Lazio n. 11984 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che impone al medico di medicina generale di formalizzare una prescrizione redatta da altro sanitario, mediante l’apposizione del flag di “prescrizione suggerita”, realizza un automatismo prescrittivo lesivo dell’autonomia professionale e della libertà prescrittiva del medico. L’Amministrazione può incidere nell’ambito prescrittivo solo imponendo adempimenti che non limitino la possibilità di scelta diagnostico-terapeutica. Il MMG non può essere ridotto a mero esecutore di decisioni altrui, né può essere sollevato da responsabilità adducendo di aver dato attuazione a una determinazione non propria. L’esigenza organizzativa di governo delle liste d’attesa non giustifica misure che svuotano la funzione del medico di medicina generale.
Il Fatto
Gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri delle province del Lazio hanno impugnato la Delibera della Giunta regionale del Lazio 30 dicembre 2025, n. 1344 e il relativo Allegato A, recante le “Indicazioni per la corretta modalità di prescrizione e ridefinizione degli ambiti di garanzia ai fini del governo delle liste d’attesa”. La censura riguarda la parte in cui l’atto prevede che il medico operante in una struttura privata accreditata, non autorizzato alla prescrizione tramite sistema DEMA, demandi al MMG/PLS la formalizzazione della prescrizione, il quale sarebbe tenuto a compilare la ricetta con l’indicazione “ALTRO” e/o con la classe di priorità appropriata, apponendo il flag di “prescrizione suggerita”.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’autonomia e della responsabilità professionale del medico, nonché delle norme deontologiche e dei principi di proporzionalità e buon andamento. La Regione Lazio, costituita in giudizio, ha sostenuto la natura organizzativa e legittima della misura. Il Ministero della Salute si è costituito con atto di mera forma. La FNOMCeO ha aderito alle tesi dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dapprima escluso il difetto di motivazione, ritenendo chiara la finalità organizzativa della misura, diretta al governo delle liste d’attesa. La circostanza che non sia esplicitata la modalità tecnica attraverso cui la misura consegue il risultato non rende illegittimo l’atto. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che la natura dell’atto è comunque prescrittiva, poiché impone ai MMG/PLS un facere in termini prescrizionali sulla base di indicazioni altrui.
Richiamato il principio della “libertà prescrittiva” quale fondamento della professione medica, e citata la giurisprudenza costituzionale e amministrativa sul carattere personalistico delle cure sanitarie, la sentenza ha osservato che l’Amministrazione può imporre adempimenti solo se non incidono sull’ampiezza della scelta diagnostico-terapeutica. Il testo della delibera, nell’utilizzare i termini “demanda” e “tenuto a compilare”, denota chiaramente che il MMG è obbligato a formalizzare una prescrizione redatta da altri, con conseguente annullamento della possibilità di scelta.
Quanto all’aggettivo “appropriata”, richiamato dalla Regione a sostegno della tesi della permanenza del potere valutativo del MMG, il Collegio ha rilevato che esso si riferisce esclusivamente all’obbligo di apposizione della classe di priorità, già assegnata dal medico privato. La dissociazione tra responsabilità e potere decisionale non trova pertanto conferma nel testo dell’atto. Il MMG, anche nel mero recepimento, rimane comunque soggetto a una diligenza qualificata e non può essere sollevato da responsabilità adducendo di aver eseguito una decisione altrui.
La Corte ha infine evidenziato il paradosso a cui condurrebbe la tesi della Regione: da un lato una doppia validazione della diagnosi per mere esigenze tecniche; dall’altro, il possibile annullamento della prenotazione da parte del MMG in disaccordo con il quadro clinico, con conseguente stallo del sistema delle cure. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento della D.G.R. nella parte di interesse e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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