Terzo trasportato: azione diretta esperibile anche per responsabilità esclusiva dell’antagonista (Cass. civ. Sez. III n. 33441 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azione diretta conferita al terzo trasportato dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell’assicuratore del vettore non postula l’allegazione della corresponsabilità, anche solo presunta, di quest’ultimo. Il caso fortuito che limita l’operatività della norma va identificato esclusivamente con l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, restando irrilevante la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto. Ne consegue che la domanda del trasportato, fondata sull’allegazione della responsabilità esclusiva dell’antagonista, è ammissibile e non integra la fattispecie del caso fortuito.

Il Fatto

Il ricorrente, terzo trasportato su un’autovettura coinvolta in un sinistro stradale, agiva nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore per ottenere il risarcimento dei danni. Il Giudice di pace accolse la domanda, liquidando l’importo richiesto.

Il Tribunale di Foggia, in grado d’appello, riformava la decisione e rigettava la domanda. Secondo il giudice del merito, l’attore aveva ascritto la responsabilità del sinistro esclusivamente al conducente della vettura antagonista, senza allegare alcuna corresponsabilità, neppure presunta, del vettore: ciò avrebbe integrato il caso fortuito e determinato la carenza di legittimazione ad agire del trasportato. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, cui la società ha replicato con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla qualificazione del caso fortuito come limite all’azione diretta del terzo trasportato. Il giudice dell’appello aveva applicato il principio di Cass., Sez. 3, n. 4147 del 2019, secondo cui l’azione ex art. 141 cod. ass. postula l’accertamento della corresponsabilità del vettore, riconducendo alla nozione di caso fortuito anche la condotta umana del conducente di altro veicolo.

La sentenza impugnata, però, non ha tenuto conto del sopravvenuto mutamento di indirizzo, avviato con Cass., Sez. 3, n. 17963 del 2021, secondo cui la norma consente al trasportato di agire sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti. Tale orientamento è divenuto diritto vivente per effetto di Cass., Sez. Un., n. 35318 del 2022.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che il caso fortuito rileva solo per l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, mentre resta irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente. La finalità della norma è impedire che il risarcimento del passeggero venga ritardato dagli accertamenti sulla responsabilità del sinistro.

Alla luce di tale principio, l’azione risarcitoria è ammissibile: le allegazioni attoree imputavano la responsabilità esclusiva al conducente del veicolo antagonista e dunque non versavano nella fattispecie del caso fortuito. I primi due motivi vanno accolti, con assorbimento delle restanti censure.

Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte lo dichiara inammissibile. La società, integralmente vittoriosa in appello, censura l’omesso esame di un documento su un profilo che il Tribunale non ha esaminato perché assorbito dalla pronuncia di inammissibilità dell’azione. È inammissibile, si ribadisce, il ricorso della parte vittoriosa volto a sollevare questioni non decise perché assorbite, salva la facoltà di riproporle in sede di rinvio. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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