Improcedibile il ricorso se manca la prova della notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 33435 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che dichiari la notificazione della sentenza impugnata e depositi la copia autentica della stessa senza allegare la prova della notifica — la relata ovvero i messaggi di spedizione e ricezione della p.e.c. — incorre nella sanzione dell’improcedibilità del ricorso, ex art. 369 c.p.c., poiché l’omissione impedisce alla Suprema Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del giudicato formale. Tale effetto non è neutralizzato dalla mancata contestazione del controricorrente né dal mero reperimento della copia nel fascicolo d’ufficio. La sanzione non integra una violazione dell’art. 6 § 1 CEDU, perché risponde a un legittimo fine di rapidità del procedimento e non comprime la sostanza del diritto di accesso a un tribunale.

Il Fatto

Un conducente di motoslitta cadeva durante l’orario di apertura degli impianti dell’area sciistica, a causa di un cumulo di neve creato artificialmente in occasione dei preparativi per un evento sportivo. Il danneggiato conveniva in giudizio il consorzio esercente gli impianti di risalita, la società di gestione della funivia e la società organizzatrice dell’evento, invocando la responsabilità risarcitoria ex artt. 2050, 2051 e 2043 cod. civ..

Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte d’appello, in riforma, affermava la responsabilità solidale dei convenuti e li condannava al risarcimento. Avverso tale decisione i soccombenti proponevano ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; il controricorrente resisteva con controricorso e le ricorrenti depositavano memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte non esamina i motivi d’impugnazione, perché il ricorso è improcedibile. Nel fascicolo non risulta depositato da alcuna parte alcun documento idoneo a provare l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata: si rinviene la relata, priva di data, della notificazione eseguita dal difensore della parte vittoriosa in secondo grado, ma manca il messaggio di ricezione della p.e.c..

Da ciò deriva la violazione dell’art. 369 c.p.c. e la conseguente improcedibilità, in adesione all’indirizzo delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, secondo cui il ricorrente che ometta di depositare la relata non consente alla Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente né il mero reperimento della copia nel fascicolo d’ufficio.

Non soccorre il principio che esclude la sanzione quando la sentenza sia stata pubblicata non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso. La sentenza è stata pubblicata il 12/4/2023 e il ricorso è stato notificato il 17/7/2023, quando il termine dei sessanta giorni era già ampiamente decorso.

La Corte richiama la sentenza della Corte EDU del 23 maggio 2024 nel caso Patricolo e altri c. Italia, che in analoga fattispecie ha escluso che l’improcedibilità integri un eccessivo formalismo o una violazione dell’art. 6 § 1 CEDU. Il particolare ruolo della Corte di cassazione, chiamata a verificare la corretta applicazione della legge, consente procedure più formali, tanto più quando il ricorrente sia assistito da avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, e l’accesso al giudizio sia stato già garantito dal doppio grado di merito.

All’improcedibilità consegue la condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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