Tetto al doppio calcolo e affidamento del pensionato nella riforma Fornero (Corte dei Conti Sez. III App. n. 232 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il tetto al trattamento pensionistico introdotto dall’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 si applica a tutte le pensioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2012 in favore di soggetti con anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva a tale data. La norma corregge l’effetto distorsivo della riforma Fornero, che in alcuni casi consentiva di cumulare il beneficio del sistema retributivo con la contribuzione maturata dopo il 2011, e trova fondamento nei canoni di razionalità e proporzionalità degli interessi coinvolti rispetto alle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Non è configurabile alcun legittimo affidamento del lavoratore sulla immutabilità delle regole di calcolo, poiché il trattamento è liquidato secondo la normativa vigente al momento del collocamento in quiescenza. La domanda di restituzione dei contributi ritenuti inutilizzabili è, di regola, inammissibile: nel regime previdenziale obbligatorio vige il principio dell’acquisizione dei contributi alla gestione di appartenenza.

Il Fatto

Un professionista, collocato in quiescenza con decorrenza dal 6 novembre 2015, impugnava il provvedimento con cui l’INPS aveva liquidato la pensione ordinaria diretta di anzianità con il sistema retributivo, nonché la circolare dell’Istituto n. 74 del 10.04.2015. Il ricorrente deduceva che l’applicazione del doppio calcolo previsto dalla legge di stabilità 2015 aveva comportato la mancata valorizzazione della contribuzione versata successivamente al 1° gennaio 2012, con violazione degli artt. 36 e 38 Cost. e del legittimo affidamento.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, con sentenza n. 444/2022 depositata il 16.06.2022, rigettava il ricorso, escludeva la violazione dell’affidamento e non riteneva rilevante la questione di legittimità costituzionale; dichiarava inoltre inammissibile, per mancata previa domanda amministrativa, la domanda subordinata di ripetizione dei contributi. Il lavoratore proponeva appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione terza centrale d’appello ricostruisce il quadro normativo. Prima della riforma Fornero la pensione di chi aveva maturato più di diciotto anni al 31.12.1995 era calcolata con il sistema retributivo; con il d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il sistema contributivo è stato esteso dal 1° gennaio 2012, con composizione in tre quote. La modifica produsse, in alcuni casi, un effetto opposto alla ratio di contenimento della spesa, consentendo di cumulare il beneficio del retributivo con i contributi successivi. L’art. 1, comma 707, l. n. 190/2014 ha così fissato un tetto ai trattamenti, ponendo rimedio a tale effetto distorsivo.

La Corte chiarisce che il meccanismo del doppio calcolo opera posizione per posizione, per individuare in concreto il trattamento meno favorevole. Il superamento del limite dei quarant’anni comporta, peraltro, che l’anzianità contributiva effettiva sia considerata anche se la pensione è calcolata con il sistema retributivo, con valorizzazione dei contributi versati dopo il 31 dicembre 2011. Nel caso concreto, gli anni successivi al 2011 hanno ricevuto un coefficiente di rendimento superiore a quello applicato agli anni precedenti, con rendimento complessivo pari all’84,8% della retribuzione pensionabile.

Quanto alla dedotta violazione dell’affidamento, il Collegio richiama l’orientamento della Corte costituzionale: il principio di irretroattività ha carattere rigido solo in materia penale, ed è ammissibile un intervento legislativo sui rapporti di durata, come quelli pensionistici, purché non siano travalicati i canoni di razionalità e proporzionalità. A fortiori ciò vale per chi consegua la pensione dopo l’entrata in vigore delle nuove regole. Il trattamento pensionistico è calcolato secondo le norme vigenti al momento del collocamento in quiescenza, senza che possa configurarsi un affidamento sulla non approvazione di una riforma.

Il motivo sulla ripetizione dei contributi è dichiarato inammissibile: nei giudizi pensionistici l’art. 170 c.g.c. limita l’appello ai motivi di diritto, mentre la questione introduceva un accertamento di fatto. Nel merito il motivo è comunque infondato, poiché la restituzione dei contributi inutilizzabili ha carattere eccezionale e nel regime obbligatorio vige il principio dell’acquisizione dei contributi alla gestione di appartenenza. Infine, sul governo delle spese, il Collegio esclude la violazione dell’art. 31 c.g.c., poiché la compensazione è una mera facoltà e non un obbligo del giudice. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese liquidate in euro 1.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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