Cumulo gratuito e sistema retributivo rileva solo anzianità presso gestioni INPS (Corte dei Conti Sez. III App. n. 228 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, la previsione dell’art. 1, comma 246, della legge n. 228/2012 va interpretata nel senso che rilevano, ai fini del computo dell’anzianità contributiva per l’applicazione del sistema di calcolo della pensione, soltanto i periodi maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme sostitutive ed esclusive della medesima e la gestione separata, non anche quelli accreditati presso le casse previdenziali dei liberi professionisti di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996. Il rinvio operato dal comma 246 al comma 239 ha natura recettizia e non dinamica, con la conseguenza che l’estensione della platea dei destinatari del cumulo, disposta dalla novella del 2016, non incide sulle modalità di calcolo. Il sistema retributivo di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 resta circoscritto, per effetto del richiamo al comma 6, alle sole gestioni INPS.
Il Fatto
La vicenda riguarda una pensionata che, al 31 dicembre 1995, aveva maturato un’anzianità contributiva superiore a diciotto anni, sommando periodi accreditati presso l’ENPAV, presso l’ex INPDAP e per riscatto di titoli di studio. L’INPS aveva liquidato la quota di pensione a proprio carico con il sistema misto, ritenendo non computabili i periodi versati fuori dall’assicurazione generale obbligatoria.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, con la sentenza n. 681/2022, aveva accolto il ricorso della pensionata, dichiarando il diritto alla riliquidazione con il sistema retributivo e condannando l’Istituto al pagamento delle differenze. L’INPS ha proposto appello, censurando l’applicazione dei commi 239 e 246 dell’art. 1 della legge n. 228/2012.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello individua la questione di diritto nell’interpretazione del comma 246 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, che, in materia di cumulo gratuito, richiama i periodi accreditati nelle gestioni di cui al comma 239. Il nodo è se il rinvio sia dinamico, così da ricomprendere le casse professionali privatizzate aggiunte nel 2016, o recettizio, e dunque circoscritto alle gestioni originariamente individuate.
Il Collegio ricostruisce il contrasto. La tesi accolta dal primo giudice valorizza il carattere dinamico del rinvio e l’interpretazione letterale del comma 246, per cui tutta l’anzianità complessiva rileverebbe ai fini della scelta del sistema di calcolo. La tesi opposta muove dall’art. 1, commi 6, 12 e 13, della legge n. 335/1995, che riserva il sistema retributivo agli iscritti alle forme di previdenza indicate nel comma 6, cioè all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive, con esclusione degli enti privatizzati disciplinati dall’art. 3, comma 12.
La Corte ritiene prevalente il secondo orientamento, già consolidato in sede d’appello. Il computo unitario dei periodi maturati presso gestioni diverse, tramite la fictio iuris del cumulo gratuito, serve a conseguire il diritto a un’unica pensione, senza incidere sulla sua misura. La novella del 2016 ha modificato solo il comma 239, ampliando la platea dei destinatari, ma non ha toccato il regime del pro-quota di cui al comma 245, che preserva i sistemi di calcolo di ciascuna gestione.
Il Collegio sottolinea che il comma 246 va riferito ai soli periodi maturati presso le gestioni di competenza INPS, non sovrapposti. Diversamente opinando, si realizzerebbe una non consentita doppia valorizzazione degli stessi periodi, in violazione della ratio dell’istituto. La perdurante possibilità di ricorrere alla ricongiunzione o alla totalizzazione conferma la tesi: il cumulo non può attribuire, senza oneri, i medesimi benefici della ricongiunzione.
Quanto alla richiesta di deferimento alle Sezioni riunite ex art. 114 c.g.c., la Corte la rigetta, rilevando che l’inesistenza di un contrasto nella giurisprudenza d’appello esclude i presupposti. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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