Sopravvenuta nuova SCIA fa venir meno l’interesse ad agire (TAR Lazio n. 7778 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una nuova SCIA di apertura di un esercizio di somministrazione, successiva alla proposizione del ricorso avverso il divieto di prosecuzione dell’attività, determina la improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. Le censure proposte avverso il provvedimento di divieto sono altresì inammissibili laddove attengano a profili diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento impugnato, non sussistendo un interesse concreto e attuale alla loro trattazione.

Il Fatto

La società ricorrente, gestrice di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, impugnava la determina dirigenziale con cui Roma Capitale le aveva intimato il divieto di prosecuzione dell’attività. Detto provvedimento era stato adottato all’esito del controllo sulla SCIA presentata il 30 maggio 2025, ritenuta non idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento delle Somministrazioni, con specifico riferimento ai criteri di qualità relativi all’insonorizzazione e al pagamento elettronico, nonché alla leggibilità della planimetria sui requisiti strutturali.

La ricorrente, che aveva già subito un precedente divieto per la medesima attività, confermato in appello dal Consiglio di Stato, articolava censure incentrate sulla legittimità del sistema di smaltimento dei fumi a carboni attivi. Roma Capitale, costituitasi, eccepiva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la società presentato, il 17 ottobre 2025, un’ulteriore SCIA di nuova apertura dell’esercizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha innanzitutto rilevato come i motivi di ricorso fossero incentrati sulla questione dello smaltimento dei fumi mediante carboni attivi, mentre la determinazione impugnata risultava fondata su rilievi di natura del tutto diversa, riguardanti la documentazione prodotta a comprova dei criteri di qualità. Tale difformità tra censure e motivazione del provvedimento rendeva le stesse inammissibili per difetto di interesse, non potendo l’eventuale accoglimento delle prime sortire alcun effetto satisfattivo rispetto all’atto impugnato.

Il Collegio ha poi ritenuto dirimente la circostanza della sopravvenuta presentazione, in data 17 ottobre 2025, di una nuova SCIA di apertura dell’esercizio di somministrazione. Detta dichiarazione, successiva alla proposizione del ricorso, aveva determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente all’annullamento del provvedimento che le aveva intimato il divieto di prosecuzione dell’attività.

La decisione si fonda sul principio per cui l’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione ma anche al momento della decisione, non potendo essere ammessa una pronuncia che non sia in grado di apportare alcuna utilità concreta alla parte ricorrente. Nel caso di specie, la nuova SCIA aveva di fatto legittimato l’esercizio dell’attività, rendendo l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato privo di qualsiasi effetto pratico.

Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite in ragione delle sopravvenienze di fatto e di diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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