Revoca del nulla osta rilasciato in via accelerata per sopravvenuti elementi ostativi (TAR Veneto n. 1497 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro rilasciato in via anticipata ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. 21 giugno 2022, n. 73 non consolida la posizione del lavoratore straniero. Ove i controlli successivi facciano emergere gli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che avrebbero precluso sin dall’origine il rilascio del titolo, la revoca consegue come effetto legale dell’accertamento, senza nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico e dell’affidamento. La fattispecie non è riconducibile all’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, ma a un potere-dovere di verifica dei presupposti originari dell’ingresso.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura, Sportello Unico per l’Immigrazione, ha revocato il nulla osta già rilasciato per la sua assunzione alle dipendenze di una società operante nel settore agricolo, nell’ambito della procedura dei flussi per lavoro stagionale. La domanda era stata presentata dal datore di lavoro nel marzo 2023 e il nulla osta, collocato con priorità nel bacino dei flussi stagionali, era stato rilasciato il 3 gennaio 2024 in regime acceleratorio, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi.
Nel febbraio 2024 l’Ispettorato territoriale del lavoro esprimeva parere negativo per l’omessa produzione della documentazione minima. Il datore di lavoro depositava osservazioni e integrazioni; nelle more, con sentenza n. 1072 del 2025, il Tribunale ordinava all’Amministrazione di definire il procedimento. All’esito di una rinnovata valutazione, la Prefettura comunicava l’avvio del procedimento di revoca e adottava il provvedimento conclusivo. Respinta la domanda cautelare, il ricorso è affidato a tre motivi: difetto di comunicazione di avvio, carenza dei presupposti dell’autotutela e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Sulla prima censura osserva che il preavviso del 14 luglio 2025 recava quali destinatari sia il datore di lavoro sia il lavoratore, individuava l’istanza, il nulla osta e le ragioni ostative, ed è stato effettuato presso il domicilio eletto sul portale da entrambi. Il contraddittorio procedimentale si è dunque effettivamente svolto, con plurime memorie e integrazioni, e il ricorrente non indica quale apporto istruttorio ulteriore sarebbe stato concretamente impedito.
Il principio invocato dal ricorrente — l’obbligo di valutare le osservazioni tardive — non è controverso, ma non conduce all’annullamento: l’atto dà conto dei solleciti istruttori e delle ragioni per cui le integrazioni non hanno superato i motivi ostativi. La difesa si limita a opporre la mera esistenza di produzioni, senza dimostrarne la completezza, individualizzazione e verificabilità anteriore alla revoca.
Sul secondo motivo la Corte corregge l’inquadramento: la revoca non è annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, ma è regolata dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, che consente il rilascio anticipato del nulla osta in difetto dei controlli sugli elementi ostativi e ne prevede la revoca ove essi emergano successivamente. Si tratta di un effetto legale dell’accertamento di carenze genetiche, non di una rinnovata ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico. Il rilascio anticipato non consolida la posizione del lavoratore. I precedenti in materia di autotutela ordinaria richiamati dal ricorrente non si attagliano al meccanismo del controllo successivo. L’affidamento non assume consistenza impeditiva, poiché il datore di lavoro era stato reso edotto delle carenze già con il preavviso del 2 febbraio 2024, anteriore al rilascio del visto d’ingresso. La sentenza n. 1072 del 2025 si è limitata a imporre la conclusione del procedimento, senza accertare alcun diritto alla conferma del titolo.
Anche il terzo motivo è infondato. La motivazione è ampia ed esaustiva e la motivazione per relationem è legittima, essendo l’atto richiamato conoscibile e puntuale. Quanto alla competenza territoriale, l’art. 30-bis, commi 1 e 7, del d.P.R. n. 394 del 1999 consente di radicarla anche in base al luogo della prestazione, che deve però essere effettivo e documentato: l’apertura dell’unità produttiva è stata documentata solo nel luglio 2025, né vi è riscontro su sede di impiego e domicilio dei lavoratori. L’accordo individuale ex art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 esige gli elementi essenziali del rapporto, carenti nella scheda contrattuale depositata. I contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV, successivi all’ingresso, non elidono la carenza originaria della domanda, né la dichiarazione d’impegno a produrre documentazione futura colma il deficit istruttorio. Non provata la idoneità alloggiativa del singolo lavoratore. In presenza di atto plurimotivato, la tenuta di una sola ragione autonoma impedisce l’annullamento. Confermata la reiezione del patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza; spese liquidate in euro mille. Disposta la trasmissione degli atti all’Ordine degli Avvocati per il possibile frazionamento della domanda.
Nota della Redazione
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