Operazioni soggettivamente inesistenti: la prova della cartiera esonera l’Erario dal dimostrare la partecipazione alla frode (Cass. civ. Sez. 5 n. 6209 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni soggettivamente inesistenti connotate dalla triangolazione tra cedente effettivo, cessionario effettivo e soggetto interposto, l’Amministrazione finanziaria assolve l’onere probatorio su di essa gravante dimostrando che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata, costituendo tale circostanza elemento sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario. Spetta al contribuente, una volta raggiunta tale prova, dimostrare la propria ignoranza incolpevole, senza che possa pretendersi dallo stesso l’espletamento di verifiche complesse e approfondite. In tema di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati, la relativa violazione comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostri che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.
Il Fatto
Alla società contribuente veniva notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, con il quale l’Amministrazione finanziaria contestava l’indebita detrazione dell’IVA conseguente all’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo la ricostruzione dell’Ufficio, la contribuente acquistava prodotti informatici da società cartiere, che emettevano fatture per operazioni inesistenti, in un contesto di triangolazione tra cedente effettivo e cessionario effettivo – soggetti comunitari – e un soggetto interposto fittizio.
La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso della contribuente, confermato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che respingeva l’appello. La società contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo, tra l’altro, violazioni in tema di valutazione delle prove, di ripartizione dell’onere probatorio, di motivazione della sentenza, di mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e di illegittimità delle sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. La censura, infatti, evocava in realtà una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., ha precisato la Corte, non attiene al quomodo della valutazione del materiale probatorio secondo il principio del libero convincimento, ma solo all’ipotesi in cui la decisione si fondi su prove non dedotte dalle parti, disattenda prove legali o non vagli criticamente elementi soggetti a valutazione.
Con riferimento al terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 cod. civ., la Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la prova dell’alterità soggettiva dell’imputazione delle operazioni si incentra su due circostanze di valenza costitutiva: la natura di interposto o “cartiera” del soggetto emittente e la consapevolezza, o doverosa conoscibilità, del cessionario dell’inserimento dell’operazione in una frode IVA. Tale orientamento è stato ritenuto coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare con la sentenza dell’11/01/2024, causa C-537/22, Global Ink Trade Kft, che ha precisato che le regole nazionali in materia di prova non devono pregiudicare l’efficacia del diritto unionale, ma non si può esigere dal soggetto passivo che proceda a verifiche complesse e approfondite, come quelle che l’Amministrazione ha i mezzi per effettuare.
Quanto al quarto motivo, concernente la nullità della sentenza per vizio di motivazione, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”. Nel caso di specie, la sentenza impugnata conteneva una motivazione sintetica ma non apparente, avendo valutato il materiale probatorio senza recepire acriticamente le allegazioni dell’Amministrazione.
In ordine al quinto motivo, la Corte ha escluso la fondatezza della censura relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 21271 del 2025. Per i tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo di contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere, non proponendo un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale. Nel caso di specie, gli elementi indicati dalla ricorrente erano stati introdotti tardivamente con l’istanza di trattazione in pubblica udienza, senza essere contenuti nell’illustrazione originaria del motivo.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, per non essersi confrontato con la motivazione della sentenza impugnata in tema di sanzioni, e infondato il settimo, relativo alla liquidazione delle spese in favore dell’Amministrazione assistita da propri funzionari, confermando il diritto alla rifusione con riduzione del venti per cento dei compensi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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