Whistleblower e licenziamento per diffusione della denuncia alla stampa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9138 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare del dipendente che riveli illeciti appresi per ragioni professionali, la diffusione a organi di stampa della denuncia presentata all’ANAC integra una modalità eccedente rispetto alle finalità perseguite dalla legge n. 179/2017, con conseguente esclusione della protezione del whistleblower. La rivelazione al di fuori del canale specificamente predisposto per la segnalazione non è coperta dalla tutela dell’art. 3, comma 3, legge n. 179/2017, letto in bilanciamento con la libertà di espressione di cui all’art. 10 della Convenzione EDU e con il diritto di critica. Ne consegue che la condotta, specialmente se congiunta al rifiuto di ottemperare alle direttive del superiore, è idonea a giustificare il recesso per giusta causa.

Il Fatto

Un dipendente di un ente di gestione dei diritti d’autore, in servizio dal 1998, viene licenziato nel 2019 dopo quattro contestazioni disciplinari. Tra gli addebiti rileva la comunicazione a un giornalista dei contenuti di una denuncia dallo stesso lavoratore inoltrata all’ANAC quale whistleblower.

Impugnato il licenziamento, la fase sommaria e il giudizio di opposizione si chiudono con il rigetto. La Corte d’Appello di Roma respinge il reclamo, confermando la giusta causa sul rilievo che la divulgazione era avvenuta con modalità eccedenti le finalità della legge n. 179/2017 e che il rifiuto di collaborare con il dirigente integrava insubordinazione. Il lavoratore ricorre in cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta innanzitutto il profilo dell’onere probatorio. Il lavoratore censura l’asserita inversione a proprio carico, ma la Corte distingue: il giudice di merito non ha invertito l’onere, bensì ha svolto un ragionamento presuntivo, censurabile in legittimità solo nei casi di vizio di sussunzione. La valutazione degli indizi sfugge al sindacato di legittimità quando la motivazione è logica e coerente.

Nel merito, la Cassazione concentra l’attenzione sui motivi secondo e quinto, relativi alla disciplina del whistleblowing e al diritto di critica. Rileva che la diffusione della denuncia all’ANAC a organi di stampa — trattandosi di notizie e documenti oggetto di segreto aziendale — è avvenuta con modalità eccedenti rispetto alla finalità di eliminazione dell’illecito, proprio perché realizzata fuori dal canale predisposto.

La Corte richiama l’ultimo periodo dell’art. 3, comma 3, legge n. 179/2017, che esclude la protezione dell’informatore quando la divulgazione costituisce modalità eccedente. Il bilanciamento va operato in concreto, anche in riferimento alla libertà di espressione e al diritto di critica, considerando la sequenza tra denuncia e diffusione.

Sul licenziamento ritorsivo, il Collegio ribadisce che il motivo illecito, determinante ed esclusivo, richiede il previo accertamento dell’insussistenza della causale posta a fondamento del recesso. Quanto all’ultimo motivo, si ricorda che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito è devoluto al giudice di merito e non è censurabile in legittimità ove sorretto da motivazione sufficiente. Ciascun episodio contestato costituisce autonomamente base idonea a giustificare la sanzione, non dovendo il datore provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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