Maggiorazione contributiva amianto e mutamento del titolo di pensione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4365 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione contributiva riconosciuta per esposizione ad amianto, sebbene intervenuta dopo il pensionamento, non consente il mutamento del titolo di pensione quando il lavoratore abbia cessato l’attività lavorativa e non abbia versato ulteriore contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Resta infatti fuori dall’ambito applicativo dell’art. 2 ter d.l. n. 30/1974, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/1974, l’ipotesi in cui il riconoscimento della maggiorazione incrementi soltanto il requisito contributivo già maturato prima del pensionamento. La norma presuppone la prosecuzione di un’attività lavorativa dopo il conseguimento della pensione presso la gestione speciale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda del lavoratore volta a ottenere il mutamento del titolo di pensione dalla gestione dei coltivatori diretti dell’Inps alla pensione di vecchiaia a carico del FPLD.
Il lavoratore aveva maturato i requisiti per il pensionamento presso la gestione speciale, senza svolgere successivamente alcuna attività né versare ulteriori contributi. Il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, relativa a un’attività precedente, era intervenuto solo in epoca successiva. L’Inps ricorre per cassazione deducendo la violazione dell’art. 2 ter d.l. n. 30/1974.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta la questione dell’ambito applicativo dell’art. 2 ter d.l. n. 30/1974, norma di natura eccezionale, che consente il computo della maggiorazione contributiva ai fini del mutamento del titolo di pensione.
Dagli atti emerge che il ricorrente aveva ottenuto il pensionamento e non aveva più lavorato, né versato contribuzione presso il FPLD. Il riconoscimento della maggiorazione per amianto, benché successivo, aveva inciso esclusivamente sul requisito contributivo già maturato prima del pensionamento.
Su questa base la Corte ritiene fondato il motivo dell’Inps. L’applicazione della norma presuppone la continuazione di un’attività lavorativa dopo il pensionamento conseguito presso la gestione speciale, condizione che nella specie difetta.
La sentenza impugnata è quindi cassata, con la precisazione che il riconoscimento tardivo della maggiorazione non può essere utilizzato per modificare un titolo pensionistico ormai consolidato e non accompagnato da ulteriore attività lavorativa.
Nota della Redazione
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