T.F.S. e preruolo: rileva la continuità del rapporto, non i contributi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19023 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento di fine servizio, quale retribuzione differita a fini previdenziali, è dovuto con riferimento all’intera durata del rapporto di lavoro subordinato, anche per il periodo di preruolo svolto prima della stabilizzazione. Il diritto non è condizionato dall’iscrizione del lavoratore all’ente previdenziale né dal versamento dei contributi specifici per quel periodo. Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 cod. civ. comporta che gli obblighi di iscrizione e di contribuzione sono sufficienti a far sorgere il diritto, a prescindere dal loro adempimento.

Il Fatto

Le controricorrenti sono le eredi di un lavoratore assunto dalla Regione Campania in forza della legge regionale n. 10 del 1978 e adibito a mansioni di infermiere presso un policlinico universitario. Il rapporto proseguì senza soluzione di continuità dal 16.8.1978 al 31.3.2014, quando il lavoratore fu collocato in quiescenza; dal 1985 la stabilizzazione avvenne in applicazione della legge n. 207 del 1985.

Oggetto della controversia è il diritto al pagamento del trattamento di fine servizio — in questo comparto denominato indennità premio di servizio — calcolato sull’intera durata del rapporto, dal 1978, e non solo dal 1985, come riteneva l’I.N.P.S. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda; la Corte d’Appello confermò la decisione, rigettando l’impugnazione dell’Istituto. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

L’I.N.P.S. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge regionale Campania n. 10 del 1978, degli artt. 1 e 11 della legge n. 152 del 1968 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 207 del 1985. Pur non contestando la natura retributiva del trattamento, l’Istituto sostiene che essa non basta a giustificare l’inserimento del preruolo nel calcolo, rilevando la natura meramente professionale del rapporto instaurato nel 1978 e la mancanza dei contributi specifici prima del 1985.

La Corte dichiara il ricorso infondato. Il giudice del merito ha accertato un’assoluta continuità di rapporto e di prestazioni tra il periodo anteriore e quello successivo alla stabilizzazione, qualificando il lavoro come subordinato sin dal 1978. Si tratta di un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, e il ricorso non muove alcuna critica alla relativa motivazione, limitandosi a ribadire la tesi della natura professionale del rapporto.

Accertata la cumulabilità del servizio di preruolo, resta da stabilire se il computo incontri ostacoli nella mancata iscrizione all’I.N.A.D.E.L. e nel mancato versamento dei contributi fino al 1985. La Corte territoriale ha valorizzato la natura di retribuzione differita a fini previdenziali del trattamento: esso trova ragione nello svolgimento della prestazione lavorativa, prescinde dai contributi e rientra nel cono di protezione dell’art. 36 Cost.

Il ragionamento è condiviso: se si tratta di retribuzione differita, è consequenziale che sia dovuta per tutta la durata del rapporto, perché null’altro può condizionarne il pagamento se non l’avvenuto svolgimento della prestazione. Il risultato non cambierebbe, con diversa motivazione, nemmeno predicando la natura previdenziale del trattamento. Richiamando Cass. n. 27427/2020, la Corte ricorda che il principio di automatismo dell’art. 2116 cod. civ. è regola generale, derogabile solo per espressa previsione legislativa. Nel caso di specie l’accertamento della continuità del rapporto dipendente dal 16.8.1978 è decisivo e sufficiente: gli obblighi di iscrizione e contribuzione fanno sorgere il diritto al trattamento a prescindere dal loro adempimento. Il ricorso è quindi respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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