Graduatorie ATA, punteggio ridotto per il servizio militare fuori dal rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22432 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui attribuisce a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro un punteggio maggiore, per le graduatorie concernenti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo ma di minore misura, pari a quello proprio del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto. L’art. 2050 cod. ordinamento militare non esclude affatto la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa pubblica amministrazione: impone di non violare, per i servizi non resi in costanza di rapporto, il principio del punteggio pari o non inferiore a quello dei servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto, di valorizzarli a tutti gli effetti. La disciplina differenziata non è irragionevole e risponde all’esigenza di garantire coerenza con l’art. 52, secondo comma, Cost..

Il Fatto

Il ricorrente, iscritto nelle graduatorie di terza fascia di circolo e d’istituto del personale ATA per il triennio 2021-2024, aveva chiesto l’attribuzione di 6 punti per il servizio militare svolto, in luogo degli 0,60 punti riconosciuti per l’assolvimento degli obblighi di leva anteriormente all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di L’Aquila aveva rigettato il gravame, ritenendo legittimo il D.M. n. 50 del 30 marzo 2021 e non comparabili il servizio militare prestato in costanza di impiego e quello prestato autonomamente. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dal Ministero e dall’Ufficio Scolastico Regionale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra due fenomeni diversi. Le disposizioni invocate dal ricorrente, segnatamente l’art. 485, comma 7, e l’art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297 del 1994, riguardano il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie. Il richiamo a quella disciplina è quindi non pertinente.

Il Collegio esamina poi la portata dell’art. 2050 cod. ordinamento militare. Il comma 1 richiede la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso, con lo stesso punteggio proprio dei servizi prestati presso enti pubblici: ed è esattamente quanto il D.M. attribuisce a chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 non indica esplicitamente il punteggio da riconoscere ai periodi resi in pendenza di rapporto, ma ne richiede la considerazione a tutti gli effetti. Ne deriva che la norma primaria non esclude la diversa valorizzazione delle due situazioni.

Il giudice di legittimità ritiene giustificata l’attuazione data dal D.M. n. 50/2021: un maggior punteggio per il servizio svolto in costanza di rapporto nella medesima qualifica e un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio presso la pubblica amministrazione. La differenziazione non è irragionevole, perché chi è costretto a interrompere un rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva si trova in posizione che sollecita un pari trattamento rispetto a chi non interrompe analogo servizio, in coerenza con l’art. 52, secondo comma, Cost.. Tale esigenza non ricorre quando si discorre genericamente di graduatorie per le supplenze e di valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere da un rapporto preesistente.

La Corte richiama in senso conforme Cons. Stato, Sez. VII, n. 11602 del 2022 e, sul piano generale della legittima valorizzazione di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, Cass. n. 17081 del 2007. Precisato che il ricorrente ha svolto il servizio militare fuori dal rapporto di lavoro, il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese stante il contrasto giurisprudenziale sul tema, affrontato per la prima volta in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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