Titoli al portatore cointestati e ultrattività del mandato alla lite (Cass. civ. Sez. III n. 6379 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cancellazione dal registro delle imprese della società incorporata, la parte già costituita in giudizio a mezzo di procuratore conserva la propria legittimazione processuale, poiché l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento da parte del difensore non incide sulla posizione giuridica ormai stabilizzata, in virtù dell’ultrattività del mandato alla lite (art. 223 bis disp. att. trans. cod. civ.). Nei buoni fruttiferi cointestati recanti la clausola di pari facoltà di rimborso, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’art. 187, comma 1, d.P.R. n. 256 del 1989, che impone la quietanza di tutti gli aventi diritto solo per i libretti di risparmio.

Il Fatto

Un soggetto ha agito in giudizio nei confronti di una banca e di un’altra intimata per ottenere la restituzione della propria quota ereditaria, pari al 25%, del valore di un buono fruttifero del credito fondiario e del saldo di un libretto di risparmio cointestati al padre defunto e alla cointestataria, che li aveva integralmente riscossi dopo la morte del primo. La banca ha proposto domanda di manleva nei confronti della cointestataria.

Il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto le domande. La Corte d’appello di Napoli, in riforma, ha rigettato la domanda dell’attrice nei confronti della banca. L’erede dell’attrice originaria, deceduta dopo il giudizio di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha contestato il rigetto delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva, di rappresentanza processuale e di ius postulandi della società incorporata, cancellata dal registro delle imprese a seguito di incorporazione nel corso del giudizio di appello.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Anzitutto, le circostanze di fatto poste a base delle eccezioni non erano state sufficientemente documentate; le censure si risolvono nella contestazione di un accertamento di fatto, non consentito nel giudizio di legittimità.

In ogni caso, è assorbente il rilievo che l’eventuale incorporazione e la conseguente cancellazione non avrebbero inciso sulla legittimazione processuale della società incorporata, già costituita in giudizio. Opera il principio per cui, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento comporta che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, con stabilizzazione della posizione giuridica della parte rappresentata (Sezioni Unite n. 15295 del 2014, richiamata anche con specifico riguardo alla cancellazione della società dal registro delle imprese).

Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la legittimità del pagamento del buono fruttifero in favore della cointestataria portatrice, anche a prescindere dalla conoscenza del decesso dell’altro cointestatario. Anche tale motivo è stato ritenuto infondato, in conformità al principio consolidato secondo cui i buoni fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso circolano “a vista” e il superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma, non trovando applicazione analogica la disciplina dei libretti di risparmio (Sezioni Unite n. 24639 del 2021 e n. 22577 del 2023).

La Corte ha quindi rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità in considerazione dell’alterno andamento del merito e del recente consolidamento della giurisprudenza sul secondo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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