Divisione ereditaria di immobile abusivo nulla ex lege n. 47/1985 (Cass. civ. Sez. II n. 6377 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria aventi ad oggetto diritti reali relativi a edifici, o a loro parti, sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dall’art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall’art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare, o della concessione rilasciata in sanatoria. La nullità non è limitata agli atti tra vivi, ma si estende alla divisione ereditaria, convenzionale o giudiziale. Il principio, enunciato dalle Sezioni Unite n. 25021 del 7 ottobre 2019, è vincolante ai sensi dell’art. 374, comma 3, cod. proc. civ. e supera il precedente orientamento che escludeva gli atti mortis causa.
Il Fatto
Alla morte del de cuius, il testamento olografo aveva istituito eredi, nella misura del 25% ciascuno, il coniuge superstite, due figli e un nipote. Con scrittura privata i coeredi avevano proceduto alla divisione, attribuendo a uno di essi due appartamenti situati in Ischia e gli arredi, e agli altri l’immobile di Napoli con i relativi beni mobili.
Alcuni coeredi convennero in giudizio il coerede assegnatario degli immobili isolani per ottenere una sentenza sostitutiva dell’atto pubblico di divisione e l’accertamento dell’inadempimento. Il convenuto propose domanda riconvenzionale di nullità della divisione per il carattere abusivo di uno degli immobili assegnati, di rescissione per lesione oltre il quarto e di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva. Il Tribunale rigettò la riconvenzionale; la Corte d’appello confermò il rigetto sul punto, annullando per ultrapetizione il capo che ordinava al coerede di comparire dinanzi al notaio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta, in via prioritaria, il tema della validità della divisione ereditaria avente ad oggetto un immobile abusivo. La Corte d’appello, aderendo al precedente orientamento richiamato nella sentenza impugnata, aveva escluso la nullità sul rilievo che la sanzione comminata dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 riguarderebbe soltanto gli atti tra vivi, non gli atti mortis causa, tra i quali la divisione ereditaria.
Il Collegio intende discostarsi da tale indirizzo e aderire all’arresto delle Sezioni Unite n. 25021 del 7 ottobre 2019, dal quale non ravvisa ragione per allontanarsi. Le Sezioni Unite, superando il precedente orientamento, hanno enunciato il principio secondo cui gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla nullità prevista dall’art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 e dall’art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria.
Poiché il giudice di merito ha accertato il carattere abusivo di uno degli appartamenti attribuiti al ricorrente, la Corte ritiene fondati il terzo e il quarto motivo, con rinvio al giudice di merito perché riesamini la validità della divisione applicando il principio vincolante ex art. 374, comma 3, cod. proc. civ.
Quanto alla rescissione per lesione oltre il quarto, il quinto motivo resta assorbito, poiché la relativa domanda era proposta in via gradata rispetto alla nullità, il cui esame torna al giudice del rinvio. Il sesto motivo, in parte assorbito e in parte infondato, non evidenzia alcuna motivazione apparente, poiché la decisione impugnata soddisfa il minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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